
Rispetto però alla precedente, è previsto il periodo di tolleranza di 5 giorni, cosicché si avrà tempo di effettuare i versamenti fino al 20 marzo 2024.
Fino al 20 marzo, quindi, si è ancora in corsa per corrispondere le rate scadute della rottamazione quater, versando:
– la prima rata, in scadenza il 31 ottobre 2023;
– la seconda rata, in scadenza il 30 novembre 2023;
– la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.
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Attenzione Stessa sorte per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto Alluvione, per i quali i termini e le scadenze della definizione agevolata erano stati prorogati di 3 mesi. Per questi soggetti, le prime due rate del 31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 potranno essere versate entro il 20 marzo 2024. |
Cosa accade alle procedure esecutive già avviate dal fisco?
Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse già avviato procedure esecutive nei confronti dei contribuenti che risultino decaduti dal versamento delle prime due rate, cosa accade?
Ora, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe, l’agente della riscossione non potrà, in alcun modo, né iniziare e neppure proseguire qualunque azione di recupero nei confronti del contribuente sino almeno al 20 marzo.
È opportuno però ricordare che, qualora l’agente della riscossione avesse già notificato degli atti, il contribuente potrà segnalare via PEC che è stata introdotta tale novità e pertanto le procedure esecutive risulteranno congelate sino alla data prevista.
Le altre scadenze della rottamazione quater
Oltre alla rata del 28 febbraio 2024, che potrà essere versata entro il 20 marzo 2024, il calendario della rottamazione quater prosegue per l’anno 2024, prevedendo le seguenti date di versamento:
– 31 maggio 2024;
– 31 luglio 2024;
– 30 novembre 2024.
