
Ci sono aree del diritto tributario dove si è in terre pagane, in attesa di evangelizzazione, delle specie di lande infernali. Una di quelle è la materia doganale. Qui ci sono i diritti di confine che possono essere evasi, quindi possibili violazioni, cui reagire con punizioni o risposte preventive/risarcitorie. Cosa prevede la legge doganale, limitandosi a grandi linee? La confisca, diretta o equivalente, cioè sul valore, del profitto. Qui non ci sono problemi: il profitto va sradicato perché la sua conservazione è criminogena, ovvero perché così si restituisce il maltolto. Poi, la confisca, diretta – o anche per equivalente in caso di reato – degli strumenti e soprattutto della merce. E qui le cose si complicano, perché la proporzionalità della risposta dello Stato va perdendosi. Ma qualcosa si sta muovendo, ancora troppo poco, nonostante il recente intervento della Corte costituzionale. Come dicevano gli antichi: “Deus amentat quos perdere vult”; speriamo che a salvarci arrivi San Cirillo ad evangelizzare la tundra e la taiga del diritto tributario in genere, e la Siberia del diritto doganale, in particolare.
Vado dicendo da tempo che il diritto tributario è molto tributario e poco diritto, volendo significare che, per gravi ragioni di cassa, vi attecchiscono poco – a volte nulla – i principi di civiltà giuridica.
Se possibile, ci sono però aree del diritto tributario dove, per così dire, si è addirittura in Terre Pagane, in attesa di evangelizzazione, delle specie di lande infernali.
Ne vengono in mente due, una è la materia catastale, l’altra quella doganale.
Mentre alla prima dedicheremo un altro intervento, se sarà gradito, del primo settore ci occupiamo qui.
La materia sembra tuttora in effetti molto più militare che giuridica.
Come casus belli sceglierei la materia delle confische doganali.
Non si tratta affatto di un problema di nicchia, è lo spioncino per vedere la casa dei mostri che minacciano la civiltà di tutta la città del diritto (e sui dazi non a caso c’è tempesta internazionale). Ovvero, una sorta di paziente zero di una brutta pandemia giuridica, da isolare e curare prima che il contagio si diffonda.
Le confische sono, poi, molto interessanti, perché, così come il cattivo studente cerca di nascondere la sua impreparazione enunciando delle frasi vaghe e sconnesse (qualcuno le chiamerebbe “supercazzole”), il legislatore (e l’interprete confuso, quello che nei fumetti di Carl Barks aveva la testa molle come un pomodoro marcio, come i Bassotti), quando vuole lanciare il sasso ma nascondere la mano (con il braccio esperto di un non ingenuo gradasso, direbbe oggi Lucio Battisti) cerca di… buttarla in caciara, ricorrendo a istituti di confine e poco studiati, sperando di distogliere l’attenzione e farla franca.
Ma noi non siamo disattenti.
Cominciamo, allora questa profilassi della salute giuridica con il dire che a una persona si possono togliere coattivamente le cose per tre ragioni soltanto.
La prima ragione è perché la cosa serve all’interesse pubblico (se proprio quella cosa, si requisisce o espropria, se servono soldi fungibili, si applica un tributo).
La seconda ragione è perché sei stato cattivo e ti punisco togliendoti i giocattoli (tipicamente, come nella multa o la privazione di beni con finalità punitive).
La terza ragione è perché conservare la cosa a chi se la è procurata comportandosi male incentiva a comportarsi peggio: il crimine non deve pagare. Ovvero se a toglierla è il danneggiato, funzione risarcitoria/riparatoria.
Tre funzioni e basta: quella della espropriazione per pubblica utilità o tributo, quella della pena, quella della misura di sicurezza/risarcimento. Nella seconda e nella terza, a differenza che nella prima, c’è una violazione, a monte.
Non c’è altra possibilità: non certo quella di “garanzia”, perché la confisca è una privazione definitiva e non si è mai vista una garanzia irredimibile, per dire la prima obiezione che viene in mente.
Nella materia doganale non troviamo la prima funzione: ma solo dei diritti di confine che possono essere evasi, quindi possibili violazioni, cui reagire con punizioni o risposte preventive/risarcitorie.
Come debbono essere le punizioni o prevenzioni o restituzioni? Giuste, cioè proporzionate al male fatto, o al pericolo di rifarlo o pari al danno.
E cosa prevede la legge doganale, limitandosi a grandi linee?
Innanzitutto. la confisca, diretta o equivalente, cioè sul valore, del profitto. Qui non ci sono problemi: il profitto va sradicato perché la sua conservazione è criminogena, ovvero perché così si restituisce il maltolto.
Poi, la confisca, diretta – o anche per equivalente in caso di reato – degli strumenti. E qui le cose si complicano. Perché ci sono strumenti pericolosi (un natante modificato per celare merce di contrabbando e con strumenti atti a danneggiare le attività di controllo), è vero, ma ci sono anche strumenti neutri (un’auto, un natante, etc.). La legge non distingue: si confisca tutto, in via diretta o per equivalente. E qui l’unica cosa certa è la giustificazione della confisca diretta dello strumento pericoloso: se non te lo tolgo sei indotto a recidivare. Ma negli altri casi? Intanto, la confisca per equivalente del valore del bene pericoloso ha poco senso. Se il bene non c’è più, non c’è più pericolo. Se è nascosto, la confisca del valore non elimina il pericolo. Ancora peggio vanno le cose per lo strumento non pericoloso: non lo confisco per prevenire un pericolo… che non c’è.
Allora sono punizioni.
Ma sono proporzionate? Se uno passa il confine con un bene di valore sufficiente a commettere reato, ma a bordo di uno yacht extralusso, è proporzionato punirlo con la confisca dello yacht, e più del contrabbandiere frugale che commetta lo stesso contrabbando su una bagnarola? Non direi.
Le cose peggiorano ancora di più con la prevista confisca della merce. Perché si evade un tributo che è pari a una aliquota del valore di essa, ma la si confisca tutta, o tutto il valore, senza distinguere tra modalità della condotta, atteggiamento soggettivo, recidiva, professionalità, fatto isolato, cose legittime e destinate a usi legittimi o cose illecite e/o destinate a finalità illecite.
Proporzionato?
Direi proprio di no, specie così rigidamente.
Qualcuno dirà che le violazioni doganali sono mostruosamente gravi e quindi si giustifica. Già, ma la gravità giustifica l’assurdità? E, poi, le violazioni doganali non sono più gravi degli omicidi o delle stragi… dove la confisca indefettibile degli strumenti non è prevista. Siamo di nuovo allo stesso gioco di prestigio: dico che i tributi sono tanto importanti per poter disattivare le garanzie… ma se si riconoscono anche agli autori dei delitti più efferati? Diciamolo, è un ragionamento volto a far cassa, non giuridico.
Come dicevano gli antichi: “Deus amentat quos perdere vult” speriamo che a salvarci arrivi San Cirillo ad evangelizzare la tundra e la taiga del diritto tributario in genere, e la Siberia del diritto doganale, in particolare.
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