Scambio di dati tra PA: quando è legittima la richiesta di dati degli iscritti
- 8 Aprile 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


Con il Pronto Ordini n. 99 del 7 aprile 2025, il CNDCEC ha chiarito che le richieste di comunicazione dei dati dell’Albo da parte di enti pubblici devono essere valutate, caso per caso, alla luce del principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle specifiche disposizioni che regolano lo scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche.
Con il Pronto Ordini n. 99 del 7 aprile 2025 il CNDCEC ha fornito alcune indicazioni in tema di richiesta di dati degli Iscritti.
L’Ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/2005) dispone un regime speciale di pubblicità obbligatoria dei dati dell’Albo ai fini di assicurare la sua più ampia conoscibilità, in funzione di garanzia per i terzi (cittadini, PA, imprese) che, a vario titolo, possono entrare in contatto con gli iscritti; sono, infatti, oggetto di pubblicazione nell’Albo tenuto da ciascun Ordine i dati e informazioni che devono essere in esso contenuti. L’art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 139/2005 dispone espressamente che “ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l’indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data e il numero diiscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l’iscrizione è stata disposta e l’indicazione dell’Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l’eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili”.
A ciò si aggiunga l’obbligo introdotto da successivi interventi normativi, per i professionisti iscritti in albi, come quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo domicilio digitale.
Con specifico riferimento, invece, alla comunicazione dei dati dell’Albo a richiesta di enti pubblici, tali richieste devono essere valutate, caso per caso, alla luce del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione e delle specifiche disposizioni che regolano lo scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche.
Il principio, infatti, implica un dovere di collaborazione al fine di implementare – in tempi snelli – gli elementi informativi a loro disposizione. In tal senso, al fine di garantire l’efficiente rete di informazioni tra le PA, l’art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) sancisce che i dati trattati da una PA sono resi accessibili e fruibili dalle altre amministrazioni, “quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente”, salvo:
– le esclusioni espressamente previste d all’art. 2, comma 6 del decreto (che dispone l’inapplicabilità delle disposizioni del CAD in riferimento all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile),
– i casi previsti dall’articolo 24 della legge n. 241/19907 e sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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