
Nel recente passato, non era del tutto pacifico il trattamento sanzionatorio legato alla maggiore IMU pretesa dagli enti locali a seguito della rettifica della rendita catastale operata dall’Amministrazione finanziaria. In assenza di disposizioni che circostanziassero chiaramente la fattispecie, si assisteva infatti a un comportamento non univoco da parte dei Comuni che, a seconda dei casi, potevano richiedere o meno le sanzioni per omesso versamento collegate al maggior tributo dovuto derivante dalla rettifica della rendita. Per effetto dell’art. 32, D.Lgs. n. 147/2026 (di riforma della fiscalità locale), tali dubbi vengono fugati: in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito di rettifica, l’Ente impositore potrà recuperare la maggior imposta, derivante dalla differenza fra rendita proposta e rendita rettificata, con la sola applicazione degli interessi legali e, pertanto, senza sanzioni.
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