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Servizi catastali: delega unica F24 per i pagamenti dal 1° giugno 2026

Servizi Catastali: Delega Unica F24 Per I Pagamenti Dal 1° Giugno 2026

Con provvedimento del 2 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2026, per i servizi catastali resi dagli Uffici provinciali – Territorio, non possono più essere effettuati pagamenti dei tributi mediante versamento sul conto corrente postale provinciale; i versamenti delle somme dovute sono effettuati esclusivamente con il sistema della delega unica F24. È conseguentemente esclusa la riscossione diretta di tali somme da parte degli Uffici provinciali – Territorio, nonché l’annotazione a campione certo di dette somme.

L’Agenzia delle Entrate ha disposto, con provvedimento del 2 aprile 2026, la soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinciale e le nuove modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di atti emessi dagli Uffici provinciali.

Con provvedimento del 28 giugno 2017, in attuazione dell’art. 7- quater, comma 36, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, sono stati definiti i sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi erariali come riformati dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 concernente la riscossione diretta di particolari entrate a cura degli Uffici provinciali –Territorio, già uffici periferici del Dipartimento del territorio.
Tutte le modalità di riscossione ivi previste sono state attivate, rendendo disponibili diversi strumenti di pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali. Al fine di efficientare i processi di riscossione di tali tributi, di migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio, dando attuazione alle misure di razionalizzazione della spesa ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 882, della legge di Bilancio 2023), individuate con provvedimento direttoriale prot. 22523 del 29 gennaio 2024, con il provvedimento del 2 aprile 2026 viene disposta la cessazione dei pagamenti mediante versamento sui conti correnti postali provinciali intestati agli uffici medesimi, dei tributi per i servizi catastali resi dagli Uffici.
Per quanto concerne, poi, i versamenti relativi ai servizi erogati per via telematica, nell’ottica di una gestione più efficiente delle riscossioni connesse a tali servizi, è fissata la data a decorrere dalla quale non è più possibile effettuare il pagamento dei tributi tramite utilizzo di depositi a scalare costituiti sui medesimi conti correnti postali provinciali, tuttora utilizzabili per il pagamento dei soli tributi catastali. Resta comunque ferma, per la fruizione dei servizi telematici, la possibilità di ricevere versamenti anticipati sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato all’Agenzia, in base a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia del territorio del 2 marzo 2007 e, ove previsto da appositi provvedimenti direttoriali, l’utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Inoltre, ritenuto necessario disciplinare la restituzione delle provviste inutilizzate e giacenti sui conti provinciali, è previsto un periodo transitorio di tre mesi entro il quale gli utenti dei servizi telematici possono continuare a fruire dei servizi di presentazione degli atti di aggiornamento catastale per azzerare eventuali depositi provinciali precostituiti. Al termine di tale periodo transitorio, le disponibilità residue sono restituite agli aventi diritto, previa richiesta da inoltrare telematicamente. Eventuali accrediti risultanti sui conti correnti postali provinciali e non richiesti in restituzione, sono riversati a favore del bilancio dello Stato al capitolo di entrata n. 2054, salva la possibilità di presentare istanza di rimborso agli Uffici dell’Agenzia delle entrate, entro gli ordinari termini di prescrizione.

Con il provvedimento è quindi previsto che dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati esclusivamente con il sistema della delega unica F24. È conseguentemente esclusa la riscossione diretta di tali somme da parte degli Uffici provinciali – Territorio, nonché l’annotazione a campione certo di dette somme.

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