
Con una determinazione direttoriale del 9 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha disciplinato il contenuto e le modalità di trasmissione delle comunicazioni trimestrali di cui all’art. 62-quater.1, comma 9-ter del TUA, relative alle spedizioni di prodotti che contengono nicotina effettuate tra depositi autorizzati, nella fase antecedente l’immissione in consumo.
In particolare, la determinazione disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione delle comunicazioni trimestrali di cui all’art. 62-quater.1, comma 9-ter del TUA, relative alle spedizioni di prodotti che contengono nicotina effettuate tra depositi autorizzati, nella fase antecedente l’immissione in consumo.
Il fabbricante e il depositario, esercenti deposito autorizzato di prodotti contenenti nicotina sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli quattro comunicazioni trimestrali all’anno, per ciascun deposito. I quattro trimestri di riferimento per la comunicazione hanno inizio, rispettivamente, con i mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.
Il fabbricante e il depositario trasmettono la comunicazione esclusivamente in forma telematica, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.
La trasmissione della comunicazione è effettuata dai soggetti obbligati, anche in assenza di spedizioni nel trimestre di riferimento. La comunicazione è trasmessa dai soggetti obbligati secondo le istruzioni impartite per la compilazione ed in osservanza delle specifiche tecniche sulle modalità di invio pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.
In fase di prima applicazione dell’obbligo, le comunicazioni inviate sono riferite distintamente a ciascun trimestre, a decorrere dal gennaio 2026.
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