T.U. versamenti e riscossione. Restano vertiginosi “buchi neri”

Critica non solo di forme, ma anche di sostanza al Testo Unico delle leggi su “versamenti e riscossione”. Perché dall’esame del nuovo testo normativo emergono vistose lacune rispetto al basilare testo fondativo della legge-delega per la riforma fiscale. Tra i deficit attuativi la mancata individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione e l’esplicita individuazione del giudice che deve occuparsi delle opposizioni esecutive. Nulla di tutto ciò è stato fatto… Ma non si può far finta di niente, lasciando aperti vertiginosi “buchi neri” nella martoriata galassia della riscossione.

Nel caso del T.U. Riscossione, la critica non è solo di forme, ma di sostanza. In quanto, dall’esame del nuovo testo normativo emergono, soprattutto, e non si possono, certo, sottacere, vistose lacune rispetto al basilare testo fondativo della legge-delega “per la riforma fiscale” n. 111, approvata il 9 agosto 2023.

Nell’art. 18 della legge n. 111/2023, recante “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione”, al comma 1, lettera f), si demandava al Governo di “individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione”.
Nulla di tutto ciò era stato fatto con il D.Lgs. n. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” né, ancor oggi, risulta sia stato fatto con il T.U. approvato mediante D.Lgs. n. 33/2025. Nel quale, infatti, non solo, vengono tal quali preservate, distaccatamente fra loro, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, ma, con l’art. 228 di detto T.U., si è financo riprodotto, generalizzandone così l’applicazione, l’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (risalente, salvo solo piccole varianti, all’art. 77 del TUSRID n. 858/1963 e, ancor prima, all’art. 17 dei Capitoli Normali per l’esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette approvato con D.M. 18 settembre 1933), nel quale ordunque testualmente si legge che “l’agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; in tal modo, non solo consacrando la dualità soggettiva tra agente della riscossione ed Agenzia delle Entrate, titolare della pretesa impositiva, ma pur anche qualificando il loro rapporto intersoggettivo in termini di “sostituzione processuale”, con la conseguente applicabilità degli articoli 81, 108, 111, comma 4, c.p.c., in verticale contrasto con il prefigurato trasferimento di funzioni e superamento della dualità fra detti soggetti, a cui il nostro legislatore, si noti, era stato perentoriamente chiamato (per non dire “minacciato”) a radicali riforme dalla stessa Consulta, con la fondamentale sentenza-monitoCorte cost. 10 giugno 2021, n. 120, nella quale, com’è noto, a prescindere dal dispositivo, veniva pesantemente stigmatizzato il deficitario regime di riscossione vigente in Italia, denunziando la manifesta incapacità dello Stato a riscuotere i propri crediti (come pure, poco prima, conclamato dalla Corte dei Conti, sezioni riunite 8 aprile 2021, n. 4, pag. 9).

Da qui, dunque, un primo deficit attuativo della legge-delega.

Non solo.

La stessa legge-delega n. 111/2023, nell’art. 19, destinato alla “revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario”, al comma 1, lettera c), aveva stabilito doversi “modificare l’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”.
Neanche di questo il D.Lgs. n. 110/2024 ha fatto menzione, né su di quanto previsto dalla legge-delega si è fatto cenno nella redazione del T.U. Riscossione.

Tutto ciò, a dire il vero, non dispiace a chi scrive, avendo sempre sostenuto che, tanto a livello di sistema, quanto sul piano di una più adeguata funzionalità operativa, tutte le opposizioni esecutive dovrebbero essere decise dal giudice dell’esecuzione, in quanto intrinsecamente correlate al bene staggito e, quindi, meglio gestibili dal solo giudice dell’esecuzione, ad esso demandando, se del caso, la delibazione incidenter tantum di questioni altrimenti rientranti nella giurisdizione tributaria.

Ma, se questa fosse, come auspicato, la scelta, re melius perpensa, del nostro legislatore, essa dovrebbe essere manifestata con adeguata sostituzione dell’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 111/2023. E sta di fatto che, in ogni caso, il silenzio mantenuto dal legislatore delegato sul punto, ha di contro il solo effetto, comunque negativo, di lasciare nel vuoto una problematica che ha profondamente diviso dottrina e giurisprudenza e ciò certamente non giova ad una regolamentata gestione dell’esecuzione forzata tributaria, che pur svolgendosi massimamente nell’ambito della c.d. autotutela esecutiva, di natura prettamente amministrativa, non può in ogni caso prescindere da una finale appendice distributiva o concorsuale naturaliter affidata al giudice (ordinario) dell’esecuzione civile.

Il legislatore della riforma, in buona sostanza, non può far finta di niente, lasciando aperti vertiginosi “buchi neri” nella martoriata galassia della riscossione.

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