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Tassiamo gli extraprofitti (ma nella consapevolezza che gli extraprofitti non esistono)

Tassiamo Gli Extraprofitti (ma Nella Consapevolezza Che Gli Extraprofitti Non Esistono)

La questione degli extraprofitti si è riaffacciata anche nel 2026. È di questi giorni, avvitata ad un quadro economico fortemente penalizzato dalla guerra e da una crisi energetica mondiale, la proposta di tassare imprese che si sarebbero arricchite senza merito. Mi chiedo: siamo di fronte a una proposta dipendente da ragioni tecniche? Oppure si tratta di un’imposizione taumaturgica ideata per mere ragioni di maquillage del bilancio pubblico? Oppure un prelievo a matrice valoriale, dettato da finalità puramente sociali? L’extraprofitto è un concetto creato dagli economisti ed è solamente un pezzo del reddito d’impresa o dell’utile di bilancio, a seconda che lo si guardi dal punto di vista della dichiarazione tributaria o da quello delle scritture contabili. Immeritato o meritato, l’extraprofitto non è un concetto pre-normativo, se non nei limiti in cui lo si consideri già inglobato nell’utile o nel reddito. Non vive insomma di luce propria, ma di luce riflessa: assume consistenza giuridica solamente in ragione dell’intervento legislativo, come risultato di una specificazione normativa finalizzata all’applicazione di un’imposta o alla determinazione di un contributo straordinario. In altre parole, la legge se ne occupa e, nel farlo, gli conferisce dignità.

Nelle lezioni di apertura dei corsi universitari cerco di spiegare agli studenti e alle studentesse che il diritto tributario è una materia giuridica ma che il suo oggetto è puramente economico. È forse questa la ragione per la quale, a differenza di quanto accade per altri insegnamenti, il diritto tributario fa di regola capolino in tutti i piani di studio dei corsi di laurea in Economia, in quelle che un tempo, prima della Riforma Gelmini, si chiamavano “Facoltà”.

L’oggetto del diritto tributario è di natura economica perché le imposte colpiscono la ricchezza generata dalle attività umane rivolte alla collettività e, in questo senso, sociali, come la produzione, la distribuzione e il consumo di beni o servizi. Questa ricchezza non può essere miracolosamente generata dalla legge, ma dai comportamenti degli imprenditori e dei consumatori: è una ricchezza che si forma, circola e si esaurisce a prescindere dalla legislazione, cioè incistata nella società, vale a dire nel vivere quotidiano e in quelli che i gius-commercialisti definiscono, in modo un pochino enfatico, “i traffici”.

La ricchezza viene, pertanto, prima della legge, ma ha bisogno delle regole per trovare la propria specificazione normativa. Spetta, invero, alla legge definire ciò che può essere assoggettato ad imposizione e spetta di nuovo alla legge il compito di indicare il procedimento (le regole) per l’individuazione di quella cifra che noi chiamiamo “base imponibile”: cifra, questa, senza la quale – come tutti sanno – nessuna imposta può essere quantificata (fatta eccezione, ça va sans dire, per le imposte dovute in misura fissa).

Dal punto di vista storico, dai tempi degli antichi persiani, dei faraoni e delle piramidi egizie (sembra che la Stele di Rosetta racchiuda prescrizioni di natura fiscale, come spiega C. Adams, “For Good and Evil. L’influsso della tassazione sulla storia dell’umanità”, Macerata, 2008, 43), le ricchezze da mettere al centro della contribuzione sono state identificate, sia pure con differenti combinazioni normative e diversi approcci valutativi, nei redditi, nei patrimoni e nei consumi.

A questi indicatori, la cui funzione consiste nell’esprimere l’idoneità del contribuente a pagare qualcosa a un ente impositore (ability to pay), se ne sono via via aggiunti altri sulla base di contingenze politiche e con sfumature tecniche di vario ordine e grado, come è accaduto, ad esempio, con l’introduzione delle imposte sugli incrementi di valore degli immobili (INVIM), sui valori di produzione netta (IRAP) e, in tempi a noi più vicini, con la teorizzazione – presa a prestito dagli studi economici – delle cosiddette “capacitazioni” (sul punto, A. Sen, Eguaglianza, di che cosa?, in L’idea di uguaglianza, a cura di J. Carter, Milano, 2001, pp. 71-91 e La libertà individuale come impegno sociale, Bari, 1998, pp. 22-36, ripreso da F.Gallo, L’imposta regionale sulle attività produttive e il principio di capacità contributiva, in Giur. comm. 2002, fasc. 2, 131).

Gli indicatori di ricchezza qui sopra richiamati (reddito, patrimonio e consumi) stanno alla base della maggior parte dei moderni sistemi impositivi e la loro rilevanza fiscale non risente necessariamente di profili soggettivi riconducibili al piano del merito o del demerito, della casualità o della fortuna.

Ma che significa?

Sto dicendo che, nel bene e nel male, i redditi dovrebbero rimanere redditi e i consumi, a loro volta, restare consumi ed essere come tali tassati. Certamente si potrebbero immaginare disposizioni di favore scritte per il raggiungimento di determinati obbiettivi o per la valorizzazione di alcuni princìpi fondamentali (per esempio, la tutela dei nuclei familiari più numerosi, l’accesso alla casa di proprietà, la detassazione degli enti senza scopo di lucro, la riduzione dei carichi fiscali per la popolazione studentesca, la protezione dell’ambiente ecc.). Sarebbe però difficile agganciare l’aggravamento dell’imposizione fiscale o la riduzione dei carichi tributari a giudizi di valore declinati sul contesto o sulla fase storica nella quale la ricchezza è stata prodotta, per concludere nel senso che il contribuente arricchitosi senza meriti dovrebbe proprio per questo contribuire in misura superiore a chi ha guadagnato il proprio denaro con il sudore della fronte.

In effetti, non sarebbe agevole governare in modo efficiente un sistema nel quale l’imposta corrispondente a questo o a quell’indicatore dovesse funzionare a fisarmonica, dilatandosi o restringendosi di volta in volta in ragione della capacità o della fortuna dell’uno o dell’altro contribuente. In effetti il reddito può essere prodotto attraverso atti o attività perfettamente leciti, in odore di santità, oppure può scaturire da operazioni borderline, da comportamenti illeciti e proprio per questo riprovevoli (furti, rapine, gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione), dal classico coup de chance (come nel caso delle vincite) oppure da eventi naturali del tutto prevedibili e tuttavia non pianificabili nel quando e per ciò stesso sottratti al controllo del contribuente (si pensi all’acquisto di un patrimonio mortis causa).

Rammento tuttavia che, in contesti particolari, in fasi storiche connotate da un particolare impegno finanziario dello Stato, si è in qualche occasione deciso di istituire imposte straordinarie sugli “extraprofitti”. Mi riferisco alla situazione nella quale è venuta a trovarsi l’Italia in occasione degli sforzi bellici prodotti nel periodo delle dure guerre mondiali, grossomodo nell’arco temporale 1915/1920 e in quello che va da 1939 al 1946. Si trattava in quei casi di imposte generalizzate, non gravanti su singoli operatori o su raggruppamenti di soggetti radicati in specifici settori dell’economia.

Non è questa la sede per tornare su scenari normativi oramai consegnati alla storia. Vorrei però rilevare come gli extraprofitti fossero l’espressione di arricchimenti che i contribuenti, per il contesto in cui si si trovarono ad operare o per la tipologia dei prodotti commercializzati e, proprio per questo, senza precisi meriti personali (ed ecco far di nuovo capolino nel mio ragionamento il fatidico coup de chance), poterono assicurarsi in misura superiore a quella normale in ragione del gigantesco incremento delle commesse militari o, più semplicemente, quale conseguenza di operazioni speculative (per alcuni ragionamenti sulla cosiddetta “fiscalità di guerra” suggerisco la lettura di G. Marongiu, Il fisco e il fascismo, Torino, 2020, 193 e ss.)

Il tema è decisamente attrattivo perché la questione degli extraprofitti si è riaffacciata sulla scena politica nazionale dapprima nel 2022, con riferimento alle imprese operanti nei settori dell’energia (Governo Draghi), e poi nel 2026 – e, in sostanza, fino ad oggi – con estensione anche al settore bancario. È di questi giorni, avvitata ad un quadro economico fortemente penalizzato dalla guerra e da una crisi energetica mondiale, la proposta di alcuni esponenti politici di tassare taluni soggetti che si sarebbero arricchiti senza merito. Insomma, un arricchimento non coperto dal tradizionale rischio d’impresa ed anzi facilitato dalle anomale condizioni del mercato.

Mi chiedo: siamo di fronte a una proposta dipendente da ragioni tecniche? Oppure si tratta di un’imposizione taumaturgica ideata per mere ragioni di maquillage del bilancio pubblico? Forse un prelievo a matrice valoriale, dettato da finalità puramente sociali (e quindi anche redistributive) sbandierate dalla stampa quale rimedio per fronteggiare i maggiori costi che la popolazione sopporta – e sopporterà – a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e a causa dell’innalzamento dei tassi di interessi da parte della BCE?

Credo si possa smarcare sin d’ora il profilo tecnico. Ciò almeno sotto tre profili.

Il primo è il seguente: la tassazione degli extraprofitti non ha il compito di eliminare o di correggere storture o asimmetrie incapsulate nell’architettura del sistema impositivo, dato che queste ricchezze entrano pacificamente nei forzieri delle banche e delle società energetiche attraverso l’ordinaria operatività, si incorporano come qualsiasi altro provento nella contabilità generale e si aggregano infine, giocoforza, agli utili di bilancio, con conseguente imposizione attraverso l’IRES. Non si tratta di ricchezze nascoste al Fisco, cosicché si può sostenere, soprattutto a beneficio di coloro che hanno minore dimestichezza con il girone infernale della tassazione aziendale, che gli extraprofitti non costituiscono “il nero” delle aziende che potrebbero essere coinvolte in questa forma di tassazione e che queste ultime non sono affatto soggetti da punire.

Ed ecco il secondo: l’idea stando alla quale “chi ha di più dovrebbe pagare di più” non è nuova di zecca ed è scolpita dal 1° gennaio 1948 nella nostra Carta fondamentale, nell’articolo dedicato al principio della progressività (art. 53, comma 2, Cost.). Sul piano teorico, si tratta di un principio riferito all’intero sistema tributario, non ad una singola imposta. Tutti i manuali gli dedicano qualche pagina, se non addirittura qualche paragrafo (da ultimo, senza pretesa di completezza, P. Boria – R. Miceli, Il diritto tributario, Torino, 2026, 44 e ss.), e non manca chi ne sostiene l’evanescenza (per esempio, G. Falòsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 2016, 87). Sul piano pratico – ma potrei dire sul piano della concretezza e della realtà – il principio non esiste più ed è stato – mi si consenta la sfumatura linguistica – ‘progressivamente’ smantellato dal legislatore (come dimostra D. Stevanato, Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax. Prospettive per una riforma dell’imposta sul reddito, Bologna, 2017, passim) a tal punto che oggigiorno la progressività nell’imposizione reddituale riguarda solamente il lavoro dipendente e una minima parte del lavoro autonomo e dell’impresa.

Infine, il terzo: i redditi delle aziende bancarie e del settore energetico sono assoggettati a IRES con aliquota del 24% ma non sono estranei alla progressività. Infatti, in caso di distribuzione ai soci, i dividendi subiscono un prelievo di secondo livello (di regola con ritenuta alla fonte del 26%, se si tratta di socie persone fisiche residenti in Italia), cosicché su di un piano di valutazione globale l’imposta incide sul reddito societario grossomodo per un 44%. Aliquota, questa, che sormonta quella dell’ultimo scaglione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Rimane sullo sfondo la scelta valoriale.

La decisione di tassare queste ricchezze è in effetti puramente politica, ed è proprio per questo una scelta che su di un piano generale può godere di amplissimi margini di manovra. Se vogliamo, possiamo chiamarla “discrezionalità nell’esercizio della potestà impositiva”. Chi esercita questa potestà ne assume la responsabilità politica verso i cittadini, mentre ai tributaristi e agli studiosi sociali, che non sono stati eletti e che non rappresentano nessuno, spetta un altro compito: fornire spiegazioni sull’atteggiarsi della funzione in modo che quest’ultima possa essere compresa non soltanto dai sacerdoti del diritto ma da tutti gli interessati al settore, vale a dire, in modo più semplice e forse in una dimensione maggiormente social o smaccatamente pop, dall’opinione pubblica (alcuni spunti in questo senso si trovano nel recente volume di A. Giovanardi, Scritti brevi sulla riforma tributaria, Bari, 2026, p. 20).

E sta proprio qui lo snodo del mio ragionamento.

Ai lettori e alle lettrici va detto che l’extraprofitto è un concetto creato dagli economisti ed è solamente un pezzo del reddito d’impresa o dell’utile di bilancio, a seconda che lo si guardi dal punto di vista della dichiarazione tributaria o da quello delle scritture contabili.

L’extraprofitto non è sottoposto ad una speciale formalizzazione nei libri obbligatori e nei bilanci, non esiste come entità autonoma ed è anzi di difficoltosa determinazione, trattandosi – come rilevato – di un arricchimento inatteso originato da situazioni esterne all’azienda e sulle quali l’azienda stessa non ha alcun controllo, come gli shock inflazionistici e le crisi geopolitiche.

È una ricchezza agganciata al core business delle società bancarie e del settore energetico, che si sono limitate a produrre, acquistare e vendere, oppure ad adeguare i tassi di interesse all’andamento del mercato, aumentando il fatturato senza alcun merito personale. Dietro all’extraprofitto non ci sono studi, approfondimenti, consulenze, visione affaristica o scelte strategiche, ma un contesto operativo dipendente da meccanismi e condizioni esterne: condizioni, queste, che la singola azienda non ha certamente contribuito a creare, a tal punto che, da un certo angolo di osservazione, gli extraprofitti potrebbero considerarsi alla stregua di utili piovuti dal cielo e, forse con una leggera forzatura, utili immeritati.

Immeritato o meritato, l’extraprofitto non è un concetto pre-normativo, se non nei limiti in cui lo si consideri già inglobato nell’utile o nel reddito. Non vive insomma di luce propria, ma di luce riflessa: assume consistenza giuridica solamente in ragione dell’intervento legislativo, come risultato di una specificazione normativa finalizzata all’applicazione di un’imposta o alla determinazione di un contributo straordinario. In altre parole, la legge se ne occupa e, nel farlo, gli conferisce dignità. Ma è una dignità sui generis, in qualche misura casuale. Rimane, infatti, una semplice tessera nel mosaico del reddito d’impresa oppure un elemento costitutivo dell’utile di periodo, pur sempre confuso tra i proventi dell’attività ordinaria.

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