La società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) è un sotto-tipo della società a responsabilità limitata (S.R.L.), istituita dall’articolo 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n° 1, con la finalità di semplificare la costituzione delle società di capitali, in particolare le società a responsabilità limitata, che ne rappresentano la tipologia più diffusa. Dopo numerose modificazioni, integrazioni ed abrogazioni succedutesi in un breve lasso di tempo, fino al D.L. 28 giugno 2013, n° 76, la S.R.L.S. ha le seguenti caratteristiche fondamentali:

La Srls è disciplinata dall’art. 2463 bis del codice civile.

La legge 27/2012 sancisce che “l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto”, una limitazione che viene imposta se si vuole beneficiare dei vantaggi che questa forma societaria offre; vantaggi che si possono sintetizzare in:

  1. abbattimento dei costi notarili per la costituzione rispetto a quella delle Srl tradizionali;
  2. capitale sociale minimo richiesto.

La caratteristica più eclatante resta quest’ultima relativa al capitale minimo: solo 1 euro, mentre il massimo non può superare i 9.999,99 euro. Altra caratteristica, prevista in principio e poi abrogata, era che gli amministratori della società potevano essere nominati unicamente tra i soci, i quali dovevano avere una età non superiore ai 35 anni, limitazione non presente per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto a essa affini. Con legge di conversione del 7 agosto 2013 del DL 76/2013, è stato abolito il limite d’età e viene consentita la nomina di amministratori estranei alla compagine sociale.

Caratteristiche:

La società a responsabilità limitata semplificata è una società di capitali e quindi, a differenza dell’impresa individuale e delle società di persone (S.n.c. o S.a.s.), garantisce un’autonomia patrimoniale perfetta.

Ciò significa che:

  • i soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società;
  • in caso di difficoltà economiche, e quindi di impossibilità di pagare i debiti (“insolvenza”), la società può fallire, ma i soci (o il socio unico) non sono trascinati nel fallimento;
  • prevale la volontà di chi ha una maggiore partecipazione al capitale sociale.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 1 euro e massimo di 9.999,99 euro.

Il capitale viene versato all’amministratore della società che ne rilascia quietanza.

L’atto costitutivo viene redatto da un notaio, senza che siano dovuti onorari se si ricorre al modello standard.

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