
Con D.M. 28 settembre 2026, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2026, n. 227, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull’usura, da applicare a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026. La Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° luglio 2026-30 settembre 2026 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate dal MEF.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2026, riguardante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° aprile-30 giugno 2026, con applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.
La legge volta a contrastare il fenomeno dell’usura (legge n. 108/1996) prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Per tale ragione i tassi, rilevati nel periodo 1° aprile-30 giugno 2026:
– vanno applicati a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.
– sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.
Il Ministero ha stabilito che i tassi riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.
I tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. In particolare, secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il MEF, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
La Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° luglio 2026-30 settembre 2026 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate dal MEF.
Classificazione delle operazioni creditizie
Con D.M. 25 settembre 2026, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026, il MEF ha individuato – ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari – le seguenti categorie omogenee di operazioni:
– aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento;
– finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori;
– credito personale;
– credito finalizzato;
– factoring;
– leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale;
– mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile;
– prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;
– credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.
