Visto di conformità: le osservazioni di Confprofessioni

Con un comunicato stampa del 15 aprile 2026 Confprofessioni ha sottolineato che il visto di conformità non comporta valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della documentazione prodotta. L’ordinanza n. 8845/2026 della Corte di Cassazione “trasforma impropriamente il professionista in una sorta di ispettore tributario, pur non disponendo quest’ultimo degli strumenti e dei poteri istruttori necessari per accertare l’effettività economica delle operazioni”.

La pronuncia estende la responsabilità del professionista fino alla coobbligazione solidale per l’imposta evasa, delineando un perimetro di controllo che oltrepassa ampiamente il dettato normativo.

Il visto di conformità implica esclusivamente un riscontro di carattere documentale e formale: pretendere che il professionista svolga una verifica “sostanziale” per accertare l’effettività del dato esposto significa snaturare l’istituto.

La stessa Agenzia delle Entrate è stata costante nel ribadire che il visto non comporta valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della documentazione prodotta. Questa interpretazione giurisprudenziale trasforma impropriamente il professionista in una sorta di ispettore tributario, pur non disponendo quest’ultimo degli strumenti e dei poteri istruttori necessari per accertare l’effettività economica delle operazioni.

E’ indispensabile un intervento interpretativo che riporti l’istituto nei binari fissati dalla legge, distinguendo nettamente tra il controllo formale del professionista e l’accertamento sostanziale, che spetta unicamente all’Amministrazione finanziaria.

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