Accessi, ispezioni e verifiche fiscali: a un anno dalla sentenza Italgomme a che punto siamo?
- 21 Marzo 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU sulla normativa relativa ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali è indifferibile. È vero la modifica apportata allo Statuto dei diritti del contribuente rappresenta un primo, limitato intervento, ma serve una revisione organica dei presupposti, dei limiti e delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, nonché l’introduzione di strumenti di tutela effettivi e tempestivi. Servono rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione finanziaria e arrivino anche ai giudici. I tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che, per Costituzione, devono essere rispettate.
Dove siamo arrivati?
In tale contesto, la sentenza Agrisud ha compiuto un ulteriore passo in avanti sul piano della qualificazione della lesione, riconoscendo il danno morale derivante dall’ingerenza illegittima dell’Amministrazione finanziaria.
E anche in questo ambito la Corte ha riscontrato le medesime criticità già evidenziate nelle pronunce precedenti: la disciplina interna, pur fondata su disposizioni normative formalmente esistenti, non soddisfa i requisiti di qualità della legge, in quanto attribuisce alle autorità fiscali un margine di discrezionalità eccessivamente ampio, sia con riferimento alle condizioni di attivazione delle indagini, sia quanto alla loro estensione e portata, senza prevedere garanzie procedurali effettive né un controllo giurisdizionale idoneo a prevenire abusi e arbitrii.
Ne deriva che anche l’ingerenza realizzata attraverso le indagini bancarie non può ritenersi conforme ai requisiti di legalità richiesti dall’art. 8 della Convenzione, confermando, in termini ancora più ampi, le criticità che caratterizzavano l’assetto dei poteri istruttori nell’ordinamento italiano.
Nel caso esaminato, l’ingerenza ha interessato spazi nei quali l’esercizio dell’attività economica si svolgeva in ambienti coincidenti, almeno in parte, con quelli destinati alla vita privata del contribuente. In tale contesto, la Corte ha evidenziato come l’intensità dell’ingerenza, incidendo direttamente sul domicilio del contribuente, richieda garanzie procedurali rafforzate, tali da assicurare, in concreto, la verifica della necessità e della proporzionalità delle misure adottate, nonché l’intervento di un’autorità indipendente e l’effettività del controllo giurisdizionale.
Letti nel loro insieme, gli arresti giurisprudenziali richiamati incidono profondamente sull’assetto complessivo dei poteri istruttori impiegabili dall’Amministrazione finanziaria, la cui disciplina si rivela, allo stato, inadeguata e meritevole di una revisione profonda.
A fondamento di tale esito si pone l’esigenza, costantemente affermata dalla Corte di Strasburgo, di ricondurre l’esercizio dei poteri istruttori entro una logica di legalità sostanziale, nella quale la discrezionalità amministrativa risulti delimitata, prevedibile e sottoponibile a un controllo giurisdizionale effettivo.
In tale direzione, la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo indica con chiarezza la necessità di rivedere l’assetto dei poteri istruttori nel senso di contemperare l’efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, secondo un bilanciamento (finalmente) conforme ai principi convenzionali.
Detto in altri termini, non basta un intervento normativo (veloce e sbrigativo) per porre rimedio alle lacune evidenziate dai giudizi di Strasburgo – lacune che peraltro erano già state messe in evidenza da diversi Autori.
Occorreranno adesso rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione e arrivino anche ai giudici.
E a questo punto i tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che per Costituzione devono essere rispettate.
(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore