Accessi, ispezioni e verifiche fiscali: a un anno dalla sentenza Italgomme a che punto siamo?

L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU sulla normativa relativa ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali è indifferibile. È vero la modifica apportata allo Statuto dei diritti del contribuente rappresenta un primo, limitato intervento, ma serve una revisione organica dei presupposti, dei limiti e delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, nonché l’introduzione di strumenti di tutela effettivi e tempestivi. Servono rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione finanziaria e arrivino anche ai giudici. I tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che, per Costituzione, devono essere rispettate.

Nell’ultimo anno, la Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta più volte – e con una certa ricorrenza – sulla normativa italiana su accessi, ispezioni e verifiche fiscali, dichiarandone l’incompatibilità con i parametri convenzionali, e, in particolare, con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Dove siamo arrivati?

Il punto di partenza è rappresentato dalla sentenza Italgomme Pneumatici (sentenza CEDU 6 febbraio 2025, n. 36617/18) che ha costituito il primo – storico e in un certo senso inatteso – approdo della giurisprudenza di Strasburgo sul tema. In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che il sistema italiano non soddisfacesse i requisiti di legalità e di “qualità della legge” richiesti dall’art. 8 CEDU, in quanto, da un lato, non delimita in modo sufficientemente preciso i presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio dei poteri istruttori impiegabili dall’amministrazione finanziaria e, dall’altro, non prevede un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo, idoneo a prevenire abusi e arbitrii da parte di quest’ultima. Ne deriva, dunque, un assetto nel quale l’ingerenza nella sfera privata del contribuente non risulta assistita da garanzie idonee a soddisfare i requisiti di legalità convenzionale.
Su queste premesse si è innestata la successiva pronuncia nel caso Agrisud (sentenza CEDU 11 dicembre 2025, n. 32539/18). La sentenza si è collocata nel solco tracciato dalla Corte EDU con la decisione Italgomme, sviluppandone le implicazioni. In tale sede, la Corte non si è limitata a ribadire l’inadeguatezza del quadro normativo interno, ma ha evidenziato come l’intervento legislativo medio tempore adottato – ovvero la modifica dell’art. 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente ad opera dell’art. 13-bis del D.L. n. 84/2025 – non incidesse sui profili essenziali della disciplina, né sotto il versante della delimitazione della discrezionalità amministrativa, né con riguardo all’effettività dei rimedi giurisdizionali. Ne emergeva, anche qui, un assetto caratterizzato da un deficit strutturale di garanzie radicato nel funzionamento dei poteri istruttori.

In tale contesto, la sentenza Agrisud ha compiuto un ulteriore passo in avanti sul piano della qualificazione della lesione, riconoscendo il danno morale derivante dall’ingerenza illegittima dell’Amministrazione finanziaria.

La Corte ha così valorizzato la dimensione sostanziale del diritto tutelato dall’art. 8 CEDU, affermando che la violazione si realizza già nel momento dell’accesso e dell’ispezione, quale “intrusione” nella sfera privata del contribuente, e non soltanto attraverso la successiva emanazione di atti impositivi.
Se nelle precedenti pronunce l’attenzione era rivolta agli accessi in loco nei locali del contribuente, in questo caso la Corte ha preso in esame l’acquisizione e l’esame dei dati bancari, chiarendo che anche tali informazioni – pur riferite all’attività economica o professionale – devono essere ricondotte entro il perimetro della nozione di “vita privata” di cui all’art. 8 CEDU. In tale prospettiva, le indagini finanziarie sono state qualificate come una forma di ingerenza non meno incisiva rispetto all’accesso in loco, in quanto idonee a ricostruire in modo dettagliato le abitudini, le scelte e le relazioni economiche del contribuente, consentendo una ricostruzione complessiva del suo comportamento economico e incidendo significativamente sulla sua sfera privata. Proprio per tale ragione, anche tali modalità di acquisizione delle informazioni devono essere assistite da garanzie idonee a circoscrivere l’esercizio del potere amministrativo.

E anche in questo ambito la Corte ha riscontrato le medesime criticità già evidenziate nelle pronunce precedenti: la disciplina interna, pur fondata su disposizioni normative formalmente esistenti, non soddisfa i requisiti di qualità della legge, in quanto attribuisce alle autorità fiscali un margine di discrezionalità eccessivamente ampio, sia con riferimento alle condizioni di attivazione delle indagini, sia quanto alla loro estensione e portata, senza prevedere garanzie procedurali effettive né un controllo giurisdizionale idoneo a prevenire abusi e arbitrii.

Ne deriva che anche l’ingerenza realizzata attraverso le indagini bancarie non può ritenersi conforme ai requisiti di legalità richiesti dall’art. 8 della Convenzione, confermando, in termini ancora più ampi, le criticità che caratterizzavano l’assetto dei poteri istruttori nell’ordinamento italiano.

Nel caso esaminato, l’ingerenza ha interessato spazi nei quali l’esercizio dell’attività economica si svolgeva in ambienti coincidenti, almeno in parte, con quelli destinati alla vita privata del contribuente. In tale contesto, la Corte ha evidenziato come l’intensità dell’ingerenza, incidendo direttamente sul domicilio del contribuente, richieda garanzie procedurali rafforzate, tali da assicurare, in concreto, la verifica della necessità e della proporzionalità delle misure adottate, nonché l’intervento di un’autorità indipendente e l’effettività del controllo giurisdizionale.

Letti nel loro insieme, gli arresti giurisprudenziali richiamati incidono profondamente sull’assetto complessivo dei poteri istruttori impiegabili dall’Amministrazione finanziaria, la cui disciplina si rivela, allo stato, inadeguata e meritevole di una revisione profonda.

A fondamento di tale esito si pone l’esigenza, costantemente affermata dalla Corte di Strasburgo, di ricondurre l’esercizio dei poteri istruttori entro una logica di legalità sostanziale, nella quale la discrezionalità amministrativa risulti delimitata, prevedibile e sottoponibile a un controllo giurisdizionale effettivo.

In questo quadro – come abbiamo già evidenziato alcuni mesi fa nell’Editoriale del 30 gennaio 2026 – le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza EDU riportano urgentemente all’attenzione l’importanza del principio di proporzionalità, quale criterio attraverso cui operare il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla corretta riscossione dei tributi e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
Ne deriva che l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU – di cui la modifica apportata dall’art. 13-bis del D.L. n. 84 del 2025 all’art. 12, primo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente rappresenta un primo, limitato (e già oggetto di diffuse critiche in dottrina), intervento – è indifferibile, e richiederà una revisione organica dei presupposti, dei limiti e delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, nonché l’introduzione di strumenti di tutela effettivi e tempestivi.

In tale direzione, la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo indica con chiarezza la necessità di rivedere l’assetto dei poteri istruttori nel senso di contemperare l’efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, secondo un bilanciamento (finalmente) conforme ai principi convenzionali.

Detto in altri termini, non basta un intervento normativo (veloce e sbrigativo) per porre rimedio alle lacune evidenziate dai giudizi di Strasburgo – lacune che peraltro erano già state messe in evidenza da diversi Autori.

Occorreranno adesso rimeditazioni profonde e ben ponderate, che coinvolgano non soltanto il legislatore, ma partano dalla dottrina e passino attraverso le opportune riflessioni della stessa Amministrazione e arrivino anche ai giudici.

E a questo punto i tempi stringono, perché il mancato adeguamento dell’ordinamento italiano alle sentenze della CEDU integra una violazione delle norme internazionali che per Costituzione devono essere rispettate.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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