Adesione al CPB: come calcolare l’acconto 2025

L’acconto per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico) deve essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025. L’Agenzia ha precisato anche che, ai fini della determinazione dell’acconto, non è da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva.

Con una FAQ del 28 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di calcolo degli acconti e CPB. Una ulteriore FAQ riguarda la cessazione del concordato preventivo biennale nell’ipotesi di cambio del codice attività a seguito dell’aggiornamento della la classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

Per quanti hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico può essere effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024?

Il decreto CPB (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024) dispone che “l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

In forza del dato letterale della norma l’Agenzia ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024).

Inoltre, ai fini della determinazione dell’acconto non è da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva.

Per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determina l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’ipotesi prospettata non rileva ai fini della cessazione dall’applicazione del CPB.

L’art. 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che “la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale […]”.
Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, l’Agenzia precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.

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