Ancora sulla sentenza n. 50/2026 della Consulta: quali sono i fondamenti teorici a supporto?

Nell’occasione si è prospettata un’interpretazione dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, novellato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 87/2024, in grado di configurare in detta norma, non una vera e propria estensione di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena (perché il fatto non sussiste o non è stato commesso) in sede dibattimentale al processo tributario ancora pendente sugli stessi fatti materiali, ad instar di quanto stabilito dall’art. 2909 c.c., secondo cui testualmente “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Ravvisandosi, piuttosto, una traslazione ope legis nel processo tributario delle risultanze probatorie sui fatti materiali accertati nel processo penale ut supra definito.
A livello esegetico non è insignificante che l‘art. 21-bis non dica tout court che la sentenza penale ivi contemplata fa “stato” nel processo tributario; limitandosi a dire, testualmente (con evidenze aggiunte), che “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”, prevedendo, inoltre, che l’anzidetta sentenza penale “può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio”, mentre, secondo la regola generale (articoli 378, comma 2, e 380-bis1, comma 1, c.p.c.) il giudicato esterno può essere rilevato non oltre dieci giorni prima dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale. E la diversità di disciplina evidenzia una diversità tra giudicato vero e proprio e traslazione probatoria ex art. 21-bis D.Lgs. cit. (a cui meglio si addice la previsione di un termine perentorio superiore a quello generalmente previsto per il giudicato esterno, al fine di consentire al collegio giudicante un maggior termine per la disamina del giudicato penale ai fini probatori).

Al di là di queste minute esegesi, sul piano dogmatico, si è osservato come di estensione di giudicato in senso proprio possa parlarsi solo in caso d’identità d’oggetto dei due processi a confronto, laddove, pacificamente, il processo penale ha oggetto assolutamente diverso dal processo tributario, venendo così a difettare in radice un’estensione di giudicato.

E, inoltre, in termini positivi, si è ormai da tempo concettualizzata la distinzione fra estensione di giudicato ed estensione di effettualità probatorie vincolate. Basti ricordare, nella dottrina d’Oltralpe, la distinzione suggerita da G. Kleinfeller, tra “Feststellung ohne Beweis e Feststellung durch Beweis”, recepita e rivitalizzata da Francesco Carnelutti, ne “La prova civile”, rist. anast. II ed. 1947, Napoli, 2016, pag. 32 e nt. 1, ove si rimarca la profonda diversità concettuale tra estensione di giudicato e fissazione dei fatti mediante prova e traslazione di effettualità probatorie da un processo all’altro, ripresa poi da molti altri autori (tra cui F. Cordero e, da ultimo, M. Stella, “Giudicato penale assolutorio e fissazione dei fatti rilevanti nel processo tributario”, in “Diritto processuale civile e ADR”, a cura di C. Consolo, in Giur. it., luglio 2025, pag. 1545 ss.).

Orbene, proprio questo diversificato inquadramento dogmatico, com’è stato autorevolmente confermato dal prof. Antonini, ben si addice alla sentenza n. 50/2026 della Corte costituzionale, spiegandone in chiave di sistema tutte le ragioni, l’essenziale funzione e il complesso costrutto d’ingegneria costituzionale di altissimo livello, consentendo, altresì, di agevolmente superare le apparenti criticità marginalmente rilevate da qualche commentatore impropriamente ancorato all’assunto di una supposta configurazione dell’art. 21-bis in termini di una vera e propria estensione di giudicato, anziché di quella che ravvisa in detta norma la traslazione al processo tributario delle risultanze probatorie accertate in sede penale, che comporta naturaliter anche l’operatività delle regole proprie del processo tributario quali ad esempio quelle delle presunzioni legali, da un lato, senza che si possa parlare di ingiustificate deroghe all’accreditata suvvalenza dell’oggettiva operatività di quanto probatoriamente accertato nel giudizio penale, pur quando manchino qui le condizioni di punibilità.
Tanto più, ancora, siffatto inquadramento dogmatico avvalora l’importantissimo abbinamento dell’art. 21-bis cit. e dell’art. 6 della legge n. 130/2022 riportato nel comma 5 bis dell’art. 7 del novellato D.Lgs. n. 546/1992 considerato dalla sentenza n. 50/2026, ai punti 26.5 e 30.1.1. della motivazione quale caposaldo di una interpretazione costituzionalmente orientata di sistema, comportante ogni superata sopravvivenza applicativa dell’art. 2697 c.c. in tema di regola finale del fatto incerto per il processo tributario.
Da qui, da ultimo, l’importantissimo corollario, a livello operativo, per cui, di fronte al “giudicato” penale documentato nel giudizio di legittimità non comporterà qui una mera presa d’atto d’intervenuto giudicato con relativa pronuncia senza rinvio per intervenuto giudicato, ma una cassazione con rinvio che rimetta al giudice del rinvio la decisione del merito per il completamento del sillogismo giudiziale sulla base di un principio di diritto che segni l’effettivo perimetro dell’estensione dell’effetto probatorio risultante a sensi dell’art. 21-bis, così come interpretato e dogmaticamente configurato nei termini sopra specificati secondo Corte Cost. n. 50/2026.

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