Antiriciclaggio: dal 2026 nuova codifica ATECO 2025 nelle rilevazioni della UIF

Con un comunicato del 24 luglio 2025 la Banca d’Italia e l’UIF conferma che, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio, il termine per l’utilizzo della nuova codifica ATECO 2025 in sostituzione della precedente decorre a partire dal 1° gennaio 2026. Per tale ragione, relativamente alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse a partire dal 1° gennaio 2026 il campo ATECO sarà sostituito da un nuovo campo, ATECO2025, in cui saranno indicati i corrispondenti nuovi codici introdotti dall’ISTAT su 4 posizioni.

L’UIF e la Banca d’Italia hanno pubblicato il comunicato del 24 luglio 2025 sulla nuova classificazione ATECO 2025.

Come anticipato con comunicato del 4 aprile 2025, considerato che la codifica delle attività economiche è utilizzata dai destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 nell’ambito della conservazione dei dati e delle informazioni nonché delle segnalazioni e comunicazioni nei confronti dell’UIF, il termine per l’utilizzo della nuova codifica ATECO 2025 in sostituzione della precedente è posposto e decorre a partire dal 1° gennaio 2026.

L’UIF e la Banca d’Italia evidenziano ora gli aggiornamenti relativamente alle rilevazioni di competenza della UIF:

Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)

In tutte le segnalazioni trasmesse a partire dal 1° gennaio 2026 il campo ATECO sarà sostituito da un nuovo campo, ATECO2025, in cui saranno indicati i corrispondenti nuovi codici introdotti dall’Istat su 4 posizioni. A partire dalla medesima data anche le segnalazioni sostitutive di altre trasmesse in precedenza dovranno riportare la nuova codifica nel campo ATECO2025. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile nella sezione Segnalazioni di operazioni sospette del sito internet della UIF.

Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A)

Comunicazioni Oggettive (OGG)

A partire dalla comunicazione riferita al mese di gennaio 2026 (attesa entro il 15 marzo 2026) il campo ATECO sarà sostituito dal nuovo campo ATECO2025 in cui saranno indicati i corrispondenti nuovi codici introdotti dall’Istat su 4 posizioni. Eventuali comunicazioni sostitutive o correttive, relative a operatività eseguite fino alla fine di dicembre 2025 dovranno invece riportare la precedente codifica ATECO 2007 nell’apposito campo denominato ATECO. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile nella sezione Comunicazioni Oggettive del sito internet della UIF;

Comunicazioni sui Trasferimenti Russi ai sensi del regolamento (UE) 2878/2023 (TRU)

A partire dalla comunicazione del primo semestre 2026 (attesa entro il 15 luglio 2026) il campo ATECO sarà sostituito da un nuovo campo ATECO2025, in cui saranno indicati i corrispondenti nuovi codici introdotti dall’Istat su 3 posizioni. Eventuali comunicazioni sostitutive relative a operatività eseguite nei semestri precedenti dovranno riportare la precedente codifica ATECO 2007 nell’apposito campo ATECO. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile nella sezione Rilevazione ai sensi del regolamento (UE) n. 2878/2023 del sito internet della UIF.

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