Attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista: trattamento IVA

Con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – opera il divieto di cui all’arti. 10-­bis del D.L. n. 119/2018 e all’art. 9­-bis del D.L. n. 135/2018, mentre con riguardo alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.

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