Autorizzazioni doganali: nuove istruzioni delle Dogane
- 27 Agosto 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con la cirolare n. 21 del 2025, l’Agenzia delle Dogane intende fornire specifiche direttive al fine di chiarire e semplificare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali e di garantire un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 21 del 27 agosto 2025 sull’accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti.
Il documento fa seguito alle indicazioni fornite con la Circolare n.14/2024 del 20 maggio 2024, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione dell’art. 29 Reg. (UE) 2447/2015 (Regolamento Esecutivo – RE), punto 3, il quale dispone che, nel corso dei procedimenti di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali, “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e)1 , del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.
In merito a quanto sopra, sono state fornite alcune precisazioni dai competenti Servizi della Commissione europea.
Pertanto, la Commissione europea ha chiarito che, sebbene i suddetti requisiti siano necessari specificamente per l’ottenimento dello status di AEO, tenuto conto che gli stessi sono richiesti – e considerati equivalenti a quelli necessari per ottenere tale status – anche per accedere ad altre semplificazioni o autorizzazioni doganali, le previsioni dell’art. 127 devono intendersi applicabili anche a tali casistiche.
E’ in fase di costituzione un apposito gruppo di lavoro incaricato di revisionare le modalità di valutazione della solvibilità finanziaria, per cui la metodologia applicabile a quest’ultimo sarà da individuare a seguito delle conclusioni del citato gruppo.
La Circolare, dunque, intende fornire specifiche direttive al fine di chiarire e semplificare lo svolgimento delle attività di cui sopra, a favore delle categorie professionali interessate nonché degli Uffici delle Dogane, nell’ottica di snellire e velocizzare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali e di garantire un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione.
Deve essere cura dell’operatore richiedente o titolare dell’autorizzazione/semplificazione doganale oggetto di verifica/riesame:
? valutare accuratamente l’individuazione del professionista esperto, dotato dell’adeguata competenza ed esperienza professionale essenziale per garantire l’affidabilità dei pareri espressi;
? richiedere all’esperto incaricato l’attestazione di effettiva partecipazione ad adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni e del regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza, producendone gli esiti unitamente all’istanza. In assenza di tali documenti probatori il parere non potrà essere considerato ai fini dell’istruttoria;
? fornire la check-list, che identifica il o i professionisti incaricati, ne evidenzia il possesso dei requisiti più volte citati, nonché accompagna e qualifica le conclusioni prodotte dall’esperto stesso;
? dichiarare l’assenza di collegamento con il professionista.
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