Autorizzazioni doganali: nuove istruzioni delle Dogane

Con la cirolare n. 21 del 2025, l’Agenzia delle Dogane intende fornire specifiche direttive al fine di chiarire e semplificare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali e di garantire un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 21 del 27 agosto 2025 sull’accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti.

Il documento fa seguito alle indicazioni fornite con la Circolare n.14/2024 del 20 maggio 2024, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione dell’art. 29 Reg. (UE) 2447/2015 (Regolamento Esecutivo – RE), punto 3, il quale dispone che, nel corso dei procedimenti di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali, “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e)1 , del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.

In merito a quanto sopra, sono state fornite alcune precisazioni dai competenti Servizi della Commissione europea.

Quanto stabilito dall’articolo del Regolamento Esecutivo integra le disposizioni dell’articolo 22 del Reg. (UE) n.952/2013, che riguardano le decisioni adottate su richiesta, in particolare, ci si riferisce a quelle autorizzazioni doganali condizionate al possesso dei requisiti di cui all’art. 39 lettere b), c) ed e) del CDU.

Pertanto, la Commissione europea ha chiarito che, sebbene i suddetti requisiti siano necessari specificamente per l’ottenimento dello status di AEO, tenuto conto che gli stessi sono richiesti – e considerati equivalenti a quelli necessari per ottenere tale status – anche per accedere ad altre semplificazioni o autorizzazioni doganali, le previsioni dell’art. 127 devono intendersi applicabili anche a tali casistiche.

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione delle circostanze attuali in cui si rileva come, ad oggi, non si siano verificate adesioni a quanto previsto dalla Circolare n. 14/2024 da parte dei professionisti coinvolti, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno avviare una fase sperimentale che individua una metodologia applicabile limitatamente ai requisiti di cui alle lettere b) ed e) dell’articolo 39 del CDU.

E’ in fase di costituzione un apposito gruppo di lavoro incaricato di revisionare le modalità di valutazione della solvibilità finanziaria, per cui la metodologia applicabile a quest’ultimo sarà da individuare a seguito delle conclusioni del citato gruppo.

La Circolare, dunque, intende fornire specifiche direttive al fine di chiarire e semplificare lo svolgimento delle attività di cui sopra, a favore delle categorie professionali interessate nonché degli Uffici delle Dogane, nell’ottica di snellire e velocizzare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali e di garantire un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione.

Deve essere cura dell’operatore richiedente o titolare dell’autorizzazione/semplificazione doganale oggetto di verifica/riesame:

? valutare accuratamente l’individuazione del professionista esperto, dotato dell’adeguata competenza ed esperienza professionale essenziale per garantire l’affidabilità dei pareri espressi;

? richiedere all’esperto incaricato l’attestazione di effettiva partecipazione ad adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni e del regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza, producendone gli esiti unitamente all’istanza. In assenza di tali documenti probatori il parere non potrà essere considerato ai fini dell’istruttoria;

? fornire la check-list, che identifica il o i professionisti incaricati, ne evidenzia il possesso dei requisiti più volte citati, nonché accompagna e qualifica le conclusioni prodotte dall’esperto stesso;

? dichiarare l’assenza di collegamento con il professionista.

Nell’ambito della fase sperimentale, il professionista, in possesso dei requisiti indicati nella Circolare n.14/2024, esclusivamente nell’ambito delle materie tipiche della sfera professionale delineata dall’abilitazione di cui è titolare, può fornire le proprie conclusioni:
-per l’articolo 39, lett. b) del CDU – Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
-per l’articolo 39, lett. e) del CDU – Adeguati standard di sicurezza;
-per l’adozione da parte dell’operatore di un modello organizzativo di gestione e controllo ai fini della riduzione del rischio d’infrazione e di reati, compresi quelli rilevanti ai fini doganali e fiscali, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

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