Bartleby, il catasto e il pazzo puledro tributario
- 25 Ottobre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Nel diritto tributario di oggi, le parole vengono usate come se fossero tutte uguali e intercambiabili, sovrapponendo i relativi concetti. Un settore dove la debolezza del concetto appare evidente (e il metaforico puledrino sbatte il muso dappertutto, rischiando di farsi – e di fare agli altri – male) è la materia catastale. È giurisprudenza consolidata quella secondo cui nella procedura DOCFA l’Amministrazione che non condivida la classificazione proposta dal contribuente non debba motivarlo, se si fonda sugli stessi fatti allegati nel DOCFA. Oltretutto, la classificazione DOCFA risulta da un responso del sistema informatico della Agenzia delle Entrate. Certamente, questo responso è provvisorio, ma non vincolante, ma ciò rafforza le perplessità: non è solo dire che ti do torto… per i motivi per cui dicevi di avere ragione, ma, se mi si passa la conviviale metafora, non è come invitarti a cena per poi battezzarti scroccone? Potrò cacciarti di casa dopo averti invitato, ma non dovrò almeno spiegartelo, per non sembrare demente? Parafrasando il Bartleby di Melville: “Ah, Diritto Tributario, Ah, danno!”
In un vecchio film, Nanni Moretti faceva dire al suo alter ego una frase, preziosa, tipo “chi parla male, pensa male, vive male”. Niente di più pertinente e attuale per il diritto tributario di oggi, dove le parole vengono usate indifferentemente, come se fossero tutte uguali e intercambiabili, sovrapponendo i relativi concetti, per un definitivo minestrone sciapo: “Franza o Spagna purché se magna”.
Cogliendo fior da fiore, oggi ci soffermeremo su due esempi.
Il primo è la sovrapposizione tra onere della prova e prova.
La prova, lo sanno anche i ripetenti, è lo strumento per convincersi che qualcosa è successo: l’onere della prova la regola che dice come decidere se la prova non c’è. Fin qua è facile, ma presto tutto impazzisce, come la maionese.
In effetti, sono due cose diversissime. Non solo perché la prima è parte del giudizio di fatto e la seconda del giudizio di diritto, ma anche perché si escludono reciprocamente: se c’è la prova non si applica la regola dell’onere, se si deve applicare la regola dell’onere vuol dire che la prova non c’è.
E invece…
E invece, attraverso la infelice espressione “assolvere l’onere della prova”, che vuol dire solo “dare la prova, provare” i due concetti si mescolano orrendamente e sembra una questione di diritto (di pretesa applicazione dell’onere…) stabilire se… la prova ci sia stata. Sembrando questione di diritto, diventa questione di legittimità. Diventando di legittimità, diventa oggetto di pronunce “nomofilattiche”, che pretendono di stabilire “regole” su quando la prova è stata raggiunta.
Visto che le parole contano, diciamolo: queste pronunce, in realtà, rischiano di diventare “fisiofilattiche” perché le regole non c’entrano quando si tratta di prova: quindi si rischia di disciplinare la … natura o l’attività dello storico. Ma i fiumi scorrono in discesa per la gravità, non perché lo dicono molti precedenti giurisprudenziali. I processi non sono esperimenti che individuano leggi fisiche: che dieci maggiordomi abbiano ucciso la contessa lasciando impronte sulla scena del delitto non rende più probabile che l’undicesimo maggiordomo sia assassino, né – tanto meno! – fa sì che sia colpevole se non dimostra di essere innocente!
Motivare non è decidere: si possono standardizzare o automatizzare le motivazioni, non le decisioni.
Come che sia in teoria, questo passaggio dal fatto al diritto, in pratica, è pericolosissimo, perché prima sclerotizza il ragionamento, poi crea mostri, che, come nei vecchi telefilm giapponesi, distruggono le città del diritto. Se fossimo nel calcio, si passa da dire che è gol quando un tiro varca la linea di porta, il portiere non avendolo parato, a dire che è goal quando il portiere non para un tiro in porta, a dire che, se il tiro è in porta il portiere deve provare di aver parato e, di rigidità in rigidità (e non è più la stessa cosa, ma nessuno se ne accorge!!), che è gol tutte le volte che non c’è una parata (anche se mancava il tiro in porta o addirittura il tiro!!!).
Esattamente questo è il meccanismo che ha creato la giurisprudenza sulle società a ristretta base: dove il socio evade anche se non può aver ricevuto nulla, perché non c’era alcuna provvista distribuibile (esempio, nel caso di evasione da costo vero, ma indeducibile). Da una parola sbagliata siamo arrivati al teatro dell’Assurdo, come dire che mi arricchisco anche se resto povero, o che il sole è nero, o che posso bere un bicchiere d’acqua vuoto.
L’uso di una parola sbagliata travolge i concetti, e crea una valanga di errori.
Dove è male che siano errori ma anche – e molto peggio! – è male che sia una valanga (buona parte dell’arretrato della Suprema Corte in materia tributaria, a rigore, corrisponde proprio a giudizi sull’… “assolvimento dell’onere della prova”, cioè sul fatto).
La seconda imprecisione linguistica teratogena si ha tra motivazione, prova, fondamento delle decisioni.
La motivazione è il discorso giustificatorio: la decisione deve essere supportata da enunciati che spieghino in modo 1. Comprensibile e 2. Condivisibile il suo perché.
Il fondamento non è nelle frasi ma nel mondo e nel diritto: è ciò che rende giusta la decisione. Essa, fisiologicamente, deve essere giusta e motivata. Ma la patologia può assumere vesti diverse: giusta ma non motivata (non spiega le ragioni, che però ci sono). Oppure motivata ma ingiusta (spiega delle ottime ragioni in astratto, che però non ci sono). Oppure, ipotesi più grave, ingiusta e non motivata (non spiega le ragioni, che non ci sono).
La prova è mezzo che serve a sostenere l’esistenza del fondamento.
È stato tradizionalmente problematico il rapporto tra motivazione e prova nel diritto tributario: ciò perché, in modo alquanto singolare, i tributaristi si sono a lungo domandati se le prove dovessero comparire nella motivazione. Gente strana, questi tributaristi: nessun penalista si è mai domandato se per condannare il maggiordomo per l’omicidio della contessa fosse sufficiente dire “perché ha ucciso”.
Lo Statuto del contribuente ora prevede che le prove vadano indicate nella motivazione. Cosa per vero del tutto ovvia. Che però ha generato il panico, sotto due profili.
Il primo profilo è che c’è chi (qualche difensore capzioso, per esempio) ritiene che “indicare” significhi “riprodurre” (per es. le diecimila fatture false andrebbero scannerizzate nell’atto), quando invece significa “renderle identificabili e accessibili”, se già non lo sono.
Il secondo profilo è che “indicare” non significherebbe “spiegare perché convincenti”. Di nuovo, ma mai un penalista ha ritenuto che fosse sufficiente a condannare il maggiordomo dire che c’è un teste o una impronta, o un civilista dire che l’inadempimento risulta da una dichiarazione, senza spiegare perché è credibile? Questa parte del contenuto della motivazione non è esplicitata dalla legge, semplicemente perché è talmente ovvia da essere lezioso specificarlo. Infatti, la stessa norma la esplicita laddove non è ovvia: nella motivazione per relationem: lì lo Statuto del contribuente specifica che le ragioni di credibilità debbono essere spiegate autonomamente, perché, in teoria, potrebbe anche non farsi, visto che ci sono già le valutazioni contenute nell’atto richiamato.
Insomma, la motivazione degli atti tributari è come un puledro appena nato, che ancora non sa stare bene sulle sue zampe e caracolla pericolosamente, qua e là.
Un altro settore dove la debolezza del concetto appare evidente (e il metaforico puledrino sbatte il muso dappertutto, rischiando di farsi – e di fare agli altri – male) è la materia catastale. È giurisprudenza consolidata quella secondo cui nella c.d. procedura DOCFA l’Amministrazione che non condivida la classificazione proposta dal contribuente non debba motivarlo, se si fonda sugli stessi fatti allegati nel DOCFA.
Di nuovo, siamo – mi pare – nel regno delle bizzarrie tributarie, quasi che il diritto tributario, invece che essere speciale, dovesse essere imprevedibile, eccentrico, sconsiderato, pazzo. Ma accetterebbe mai il diritto penale di sentirsi dire che l’imputato è stato assolto in base alle ragioni che ha esposto il pubblico ministero nella requisitoria in cui chiede la condanna? O un civilista che l’attore ha torto per i motivi che l’attore ha ben spiegato nella citazione?
Oltretutto, a quanto mi risulta, la classificazione DOCFA risulta da un responso del sistema informatico della Agenzia. Certamente, questo responso è provvisorio, ma non vincolante, ma ciò rafforza le perplessità: non è solo dire che ti do torto… per i motivi per cui dicevi di avere ragione, ma, se mi si passa la conviviale metafora, non è come invitarti a cena per poi battezzarti scroccone? Fuor di metafora: uno dei presupposti principali dell’agire amministrativo è la autoresponsabilità, la coerenza e il non venire contro il fatto proprio (e la tutela dell’affidamento). Potrò cacciarti di casa dopo averti invitato, ma non dovrò almeno spiegartelo, per non sembrare demente?
Parafrasando il Bartleby di Melville: “Ah, Diritto Tributario, Ah, danno!”.
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