Bonus ai dipendenti: tassazione IRPEF per i residenti

Con la risposta a interpello n. 199 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. Pertanto, la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul bonus erogato dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla medesima stabile organizzazione. Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che occorre far riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Regno Unito, firmata il 21 ottobre 1998 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, poiché si tratta di dipendente che ha svolto la propria attività lavorativa nel Regno Unito durante il vesting period.

In particolare, l’art. 15, paragrafo 1, della Convenzione prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato di residenza, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente.

Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Come regola generale, per i redditi di lavoro dipendente, il Trattato attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del lavoratore, mentre ammette una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte qualora l’attività lavorativa sia ivi svolta.

Al riguardo, il Commentario all’art. 15 del Modello OCSE afferma, al paragrafo 2.2, che la condizione, prevista dal suddetto articolo, ai fini di consentire l’assoggettamento ad imposizione nello Stato della fonte dei redditi da lavoro dipendente, è soddisfatta allorquando tali remunerazioni derivano dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato. Tale principio si applica indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato, accreditato o definitivamente acquisito dal lavoratore dipendente.

Il successivo paragrafo 2.3 valorizza la connessione tra le remunerazioni, comunque definite, e lo svolgimento dell’attività lavorativa, chiarendo che “indipendentemente dalla terminologia utilizzata per descrivere tali retribuzioni, risulta essenziale identificare la causa reale di ciascuna di queste retribuzioni sulla base dei fatti e delle circostanze relative a ciascun caso al fine di determinare se tale emolumento possa rientrare tra “gli stipendi, i salari o le altre remunerazioni similari” e la misura in cui tale retribuzione o parte di essa possa essere considerata come derivante dall’esercizio di un’attività di lavoro dipendente in un determinato Stato” (traduzione non ufficiale).

Pertanto, i premi in denaro maturati in ragione di un’attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d’imposta precedenti a quello della relativa erogazione, nel quale il dipendente è divenuto residente dell’altro Stato contraente, devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa (Stato della fonte).

Come chiarito dal citato Commentario al Modello di Convenzione OCSE, infatti, le regole impositive previste dall’articolo 15 trovano applicazione indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato al lavoratore dipendente.

Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione. Applicando i suesposti principi al caso in esame, anche ai fini convenzionali sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le remunerazioni riferite ai Bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia.

Pertanto, si ritiene che la stabile organizzazione italiana debba applicare la ritenuta sia sul Bonus erogato dalla società estera, sia sui Bonus corrisposti dalla medesima stabile organizzazione.

Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

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