Cancellazione d’ufficio per mancanza del requisito residenza: le conseguenze per il procedimento disciplinare

Con un pronto ordini del 2 luglio 2026, il CNDCEC ha evidenziato che la cancellazione d’ufficio per mancanza del requisito della residenza estinguerà solo il procedimento disciplinare in corso, mentre non consumerà la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina nei confronti del professionista che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in data 2 luglio 2026 riguardante la cancellazione d’ufficio per mancanza del requisito residenza e procedimento disciplinare.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il generale divieto di cancellazione dall’albo dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, ricavato in via interpretativa dall’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 139/2005, non può più ritenersi sussistente nell’Ordinamento professionale. Da ciò logicamente consegue che:

-se l’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare fa istanza di cancellazione dall’albo, il Consiglio dell’Ordine può cancellarlo;

-nel caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione nell’albo, il Consiglio dell’Ordine può avviare un procedimento di cancellazione d’ufficio dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

Tra i requisiti di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. n. 139/2005 per essere iscritti all’Albo di quell’ordine nonché per mantenervi l’iscrizione v’è quello di avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine. Il venir meno di tale requisito, come confermato dal PO n. 147/2018, determina la perdita del diritto ad essere iscritto all’Albo e comporta l’obbligo per l’Ordine di attivare il procedimento finalizzato alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo, rispettoso delle garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990, anche nell’ipotesi in cui, per quanto sopra osservato, nei confronti dell’iscritto penda un procedimento disciplinare.

In linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale e ribadito dal Ministero della Giustizia, si evidenzia che la cancellazione estinguerà solo il procedimento disciplinare in corso, mentre non consumerà la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina nei confronti del professionista che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.

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