Canone TV 2026 in bolletta: l’esonero si chiede entro il 2 febbraio

C’è tempo fino al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato) per presentare la richiesta di esonero dal canone TV in bolletta. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno e i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. I contribuenti, intestatari di un’utenza elettrica, che non possiedono un apparecchio televisivo sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito automatico. Come fare?

Scade il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cadendo di sabato) il termine per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio tv da parte dei contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta.

In linea generale, il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo.

Dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica.

L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno e i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non possono più pagare tramite bollettino postale.

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Casi di esonero

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone.

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV, sia proprio sia di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.

Con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Per quanto riguarda i termini:

– la dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

– la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

Esonero per cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Ulteriori esenzioni

Sono inoltre esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

– gli agenti diplomatici, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

– i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

– i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

– i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

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