Certificazione del Tax control framework: proroga al 30 settembre 2026
- 24 Novembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Con il decreto correttivo della riforma fiscale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, viene introdotta una disciplina transitoria per le istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui al D.Lgs. n. 128/2015, presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025. Nello specifico, per le domande di adesione al regime di cooperative compliance presentate in tali periodi di imposta, l’Agenzia delle Entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all’ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione. La certificazione, in questi casi, dovrà in ogni caso essere prodotta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2026.
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Disciplina ante decreto correttivo
La certificazione in questione viene rilasciata da professionisti indipendenti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo quanto disciplinato dal decreto interministeriale n. 212/2024.
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Necessità di una disciplina transitoria
Secondo quanto sottolineato dalla Relazione illustrativa, dal momento che i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione necessaria all’iscrizione dell’elenco sopra menzionato – previsti dal medesimo decreto interministeriale – non sono stati ancora completati dai rispettivi ordini professionali, si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria al fine di consentire alle imprese che hanno presentato istanza nei periodi di imposta 2024 e 2025 di poter accedere all’istituto della cooperative, a condizione che la predetta certificazione venga prodotta entro un congruo termine.
Nuova disciplina introdotta dal decreto correttivo
Per tale motivo, l’art. 14, comma 1, del decreto correttivo della riforma fiscale prevede che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all’ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione.
Nei casi di cui sopra, la certificazione dovrà, in ogni caso, essere prodotta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2026 (art. 14, comma 2 del decreto correttivo).
Mancata presentazione della certificazione nei termini
Infine, viene disciplinato il caso di mancata presentazione della certificazione da parte dei contribuenti, i quali hanno presentato istanza di ammissione al regime di cooperative compliance nei periodi di imposta 2024 e 2025.
In particolare, occorre premettere che ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti previsti dalla normativa ovvero in caso di inosservanza degli impegni assunti. L’esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.
Ciò premesso, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 3 del decreto correttivo, nelle ipotesi in cui il contribuente non presenti la certificazione entro il termine del 30 settembre 2026, subentrerà la causa di esclusione dal regime per inosservanza degli impegni assunti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 128/2015.
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