Certificazione del TCF: il professionista “garante” del fisco tra metodo e multidisciplinarietà
- 30 Ottobre 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Dalla validazione dell’Agenzia alla certificazione del professionista
Il cambio di prospettiva è profondo: al professionista non si chiede di assistere l’impresa nel confronto con l’Amministrazione, ma di garantire all’Agenzia che il sistema sia idoneo a governare il rischio fiscale. Da consulente di parte diventa, in un certo senso, “garante” del fisco.
Il certificatore: professionalità, indipendenza e organizzazione
Il percorso della certificazione: dal disegno all’efficacia dei controlli
Le Linee operative scandiscono il percorso in tre fasi.
La prima è la definizione del perimetro: il certificatore individua i processi e i controlli rilevanti, assumendo come “pietra di paragone” il modello standard dell’Agenzia, adattato alle specificità dell’impresa, e combinando un approccio per processi con uno per rischi, che tiene conto anche dei dati contabili e fiscali e dei precedenti accertamenti.
La seconda è il Company Level Assessment, la valutazione dell’architettura complessiva del sistema: Strategia fiscale e ambiente di controllo, governance (ruoli, responsabilità, segregazione dei compiti, tre linee di difesa), flussi informativi verso gli organi societari e l’Agenzia, gestione del rischio interpretativo, applicativi informatici e integrazione con gli altri presidi aziendali, dal Modello 231 al controllo contabile. Il parametro sono i cinque componenti e i diciassette principi del COSO Framework, lo standard internazionale del controllo interno.
La terza è l’Activity Level Assessment, la valutazione dei singoli controlli che presidiano rischi specifici, riportati nella Risk and Control Matrix. Lo strumento principale è il walkthrough: per una “singola transazione esemplificativa” il certificatore ripercorre il flusso seguito dal responsabile del controllo, per verificare che questo sia definito correttamente, che il suo disegno sia “atto a prevenire o individuare” violazioni tributarie e che sia “in grado di operare come disegnato”.
Le carenze significative impediscono il rilascio della certificazione e vanno evidenziate anche se sanate; per quelle non significative il certificatore riporta le azioni correttive indicate dall’impresa, la cui validazione spetta all’Agenzia. Tutto deve risultare da carte di lavoro “complete, ordinate e autosufficienti”: la certificazione infedele espone il professionista a una sanzione da 516 a 5.165 euro, alla sospensione o cancellazione dall’elenco e al procedimento disciplinare, e l’impresa al rischio di esclusione dal regime.
I controlli contabili: il caso delle imprese senza modello 262
Un aspetto merita attenzione specifica: i rischi fiscali derivanti dai principi contabili, che la certificazione deve coprire per espressa previsione di legge, limitatamente a quelli con impatto fiscale. Se l’impresa dispone di un modello 262, SOX o equivalente, il certificatore non duplica le verifiche: accerta che quel sistema sia integrato nel TCF, con uno specifico campo della Risk and Control Matrix e adeguati flussi informativi, e può basarsi sulla relazione del Dirigente preposto o del responsabile SOX.
Più impegnativo è il caso, frequente, dell’impresa che ne è priva. Qui è l’impresa stessa a dover inserire nel TCF “specifici presidi contabili ‘integrati’”, cioè controlli chiave sui processi contabili che incidono sulle imposte, e il certificatore li verifica direttamente. Sul piano generale, accerta che il sistema stabilisca chi li sorveglia: il Tax Risk Officer, se ha le competenze necessarie, o una funzione specialistica. Sul piano dei singoli controlli, li sottopone agli stessi test degli altri presidi, concentrandosi sugli ambiti in cui il dato contabile si traduce in imposta: riconciliazioni, criteri contabili, cicli attivo e passivo, cespiti, magazzino, personale, stime. Senza pretendere un controllo per ogni ambito: conta che, nel complesso e in modo proporzionato, il dato su cui poggia l’imposta sia effettivamente presidiato.
In conclusione
Il significato della riforma va però oltre il singolo istituto. Affidando a un professionista indipendente il giudizio sull’affidabilità del sistema fiscale dell’impresa, l’ordinamento riconosce che la fiducia tra contribuente e Amministrazione può passare anche attraverso un soggetto terzo, qualificato e responsabile. Come il revisore garantisce ai mercati l’attendibilità del bilancio, così il certificatore garantisce all’Erario l’affidabilità del presidio fiscale.
Si sta costruendo, insomma, un ruolo nuovo per commercialisti e avvocati: non più soltanto consulenti dell’impresa, ma presidi di affidabilità dell’intero sistema. È una sfida lanciata alla professione, che dovrà dimostrare di saperla raccogliere con il rigore del metodo, l’indipendenza del giudizio e la qualità delle proprie strutture.
Dalla credibilità con cui lo farà dipenderà, in buona parte, anche il futuro della cooperative compliance.
