Collegamento POS-RT: casi e soluzioni

Chi – Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Cosa – Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

Quando – Dal 1° gennaio 2026

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1 commi 74-77) ha introdotto l’obbligo di garantire la piena integrazione tra il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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I dati necessari

Il primo nodo da sciogliere riguarda l’esatta individuazione dei dati da comunicare e la tipologia di strumenti interessati.

La norma si basa sul principio della neutralità tecnologica: l’obbligo abbraccia qualsiasi strumento hardware o software. Di conseguenza, l’obbligo si applica a prescindere dal circuito di credito utilizzato (come, ad esempio, American Express, bancomat o carte prepagate, app di pagamento).

Per registrare correttamente l’abbinamento, se il POS è fisico occorre disporre della matricola hardware (terminal ID) e dei dati anagrafici e fiscali dell’operatore finanziario (Acquirer).

Se il terminale è virtuale, i dati richiesti si limitano al codice fiscale e alla denominazione dell’Acquirer.

Le informazioni saranno già proposte dall’Agenzia delle Entrate, precompilate in procedura sulla base delle trasmissioni periodiche effettuate dai gestori dei circuiti di pagamento; tuttavia, un’attenta ricognizione preliminare è essenziale al fine di verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni presenti in piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Esoneri assoluti: emissione di sole fatture o attività esonerate da documento commerciale

Un quesito frequente riguarda i contribuenti dotati di POS ma che certificano i ricavi esclusivamente tramite fatturazione elettronica. Sul punto si ricorda che l’emissione di fattura è sempre considerata valida ai fini della certificazione, in alternativa all’emissione del documento commerciale, anche laddove si tratti di esercenti rientranti nel perimetro dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda gli obblighi di collegamento, l’Agenzia – in perfetta aderenza alla norma che prevede il collegamento POS-RT, e non POS-Fattura elettronica – ha confermato che gli stessi non sussistono qualora tutti i corrispettivi siano certificati unicamente mediante l’emissione di fattura, così come nel caso in cui un determinato POS venga utilizzato esclusivamente per l’incasso di fatture.

Al fine di evitare squadrature con i flussi trasmessi dai gestori è opportuno accedere all’apposita sezione “POS non collegati“, dichiarando l’utilizzo esclusivo.

Medesime considerazioni valgono nel caso in cui un POS sia utilizzato esclusivamente per l’incasso di operazioni esonerate dall’emissione di documento commerciale (ad esempio e-commerce indiretto, tabacchi, giornali, etc.); in quest’ultima fattispecie, tuttavia, occorre prestare attenzione: se il documento commerciale è stato emesso su base volontaria, allora il collegamento resta dovuto.

L’uso promiscuo del POS

Il collegamento resta dovuto, altresì, nel caso in cui il medesimo POS sia utilizzato promiscuamente per l’incasso di corrispettivi certificati con documento commerciale e fatture, oppure per l’incasso di corrispettivi per i quali è richiesto scontrino e per operazioni esonerate.

Il caso tipo è quello della tabaccheria che, tramite un unico POS, incassa sia i pagamenti per vendite soggette a scontrino (ad esempio, articoli di cancelleria) sia quelli relativi a vendite esonerate (ad esempio, tabacchi, monopoli, lotterie). In questa fattispecie, la registrazione del collegamento tra il POS e il registratore di cassa è obbligatoria.

Il rischio scostamenti e il ruolo dei codici Ateco

Le situazioni di uso promiscuo del POS generano una fisiologica asimmetria tra i flussi di dati:

– l’Acquirer trasmette all’Agenzia delle Entrate il totale del transato elettronico,

– il registratore telematico comunica unicamente i corrispettivi certificati e per i quali, all’atto dell’emissione del documento commerciale, è stato imputato il pagamento come avvenuto in moneta elettronica.

L’Amministrazione finanziaria è consapevole di tale disallineamento e valuterà le differenze tenendo conto del tipo di attività. Questo approccio dovrebbe evitare problematiche in capo agli esercenti che esercitano attività tipicamente esonerate (ad esempio, tabacchi), mentre non sarà utile a risolvere a monte le problematiche di utilizzo promiscuo del POS per l’incasso di corrispettivi e fatture.

Gestione dei buoni pasto

Per quanto riguarda la gestione dei ticket restaurant, non si pone invece alcun problema.

Infatti, il tracciato telematico prevede (e impone) la separata indicazione di quanto eventualmente incassato in moneta elettronica e, distintamente, l’ammontare dei buoni pasto. Non vi è quindi alcuna commistione: l’esercente deve semplicemente utilizzare le funzioni già presenti sul registratore telematico, indicando sul documento commerciale la corretta forma di pagamento e il relativo e specifico ammontare per ciascuna quota (ad esempio, 10 euro ticket, 15 euro pagamento elettronico; questi ultimi troveranno conferma nel dato trasmesso dal gestore).

Si ricorda che un’errata indicazione della modalità di incasso, con riferimento al transato in moneta elettronica, è sanzionata ai sensi dell’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997.

Le vendite online e i terminali virtuali

Per le attività ibride, che affiancano il commercio elettronico (vendite a distanza) al dettaglio in negozio fisico, la disciplina richiede un’analisi della destinazione d’uso del POS. I corrispettivi delle vendite a distanza sono, di norma, esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica. Tuttavia, se il POS virtuale (ad esempio, piattaforma online di pagamento) viene utilizzato anche per incassare transazioni soggette all’emissione del documento commerciale, esso deve essere collegato. A differenza dell’hardware, il terminale virtuale gode di una flessibilità strutturale: può essere associato in via multipla a più registratori telematici, anche qualora questi ultimi siano dislocati presso differenti punti vendita territoriali.

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