Come cambia la fiscalità internazionale in un mondo digitale

Come è cambiata la fiscalità internazionale? E in quale direzione si sta procedendo per costruire una nuova architettura del sistema? In occasione dei 50 anni della rivista il fisco, IPSOA Quotidiano ha intervistato Eugenio della Valle, Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Roma La Sapienza e componente del Comitato scientifico della rivista.

Professore della Valle, perché il tema dell’economia digitale polarizza oggi il dibattito sulla nuova impalcatura del sistema di fiscalità internazionale?

Perché l’economia digitale condiziona anche l’economia fisica, quella del mondo delle res. In che modo? Dipende dall’avvento delle piattaforme digitali e dal ruolo che i loro utenti hanno assunto nello stesso sviluppo di nuove idee produttive, nella creazione di nuovi beni e servizi, materiali e non. E invero, che la rivoluzione digitale abbia radicalmente trasformato le catene di produzione della ricchezza in ragione dell’esponenziale aumento delle capacità di comunicazione, interconnessione e interazione da remoto, sia sul versante della offerta che su quello della domanda, è noto. Ciò comporta una produzione a elevatissima flessibilità e la possibilità di un livello di profilazione della domanda che rende le offerte di prodotti (beni e servizi) sempre più “targettizzate” e conformi alle esigenze dei consumatori; questi ultimi acquistano così il potere di condizionare il mercato, indirizzando i produttori finanche nella fase di ideazione e progettazione dei beni e dei servizi offerti.

In un contesto, quale quello economico attuale, in cui la produzione della ricchezza in gran parte deriva dalle relazioni immateriali tra utenti e piattaforma basate sulla raccolta di una imponente mole di informazioni, sulla loro analisi, selezione e sintesi, il consumatore diventa addirittura prosumer assumendo la doppia veste di co-produttore e di consumatore.

E qui il mondo fisico e quello immateriale si incontrano: il filtro dello strumento digitale traghetta il secondo verso il primo.

Quali sono le direttrici di un sistema di fiscalità internazionale nella prospettiva di una ricchezza essenzialmente digitale?

La risposta non è semplice giacchè presuppone scelte di policy fiscale in cui intervengono numerose variabili.

Si pensi innanzi tutto al tema della legittimazione a tassare, tema di grandissima attualità. A chi spetta il potere di tassare la ricchezza generata per il tramite dello strumento digitale? Tecnicamente l’interrogativo coinvolge anche le scienze aziendalistiche nella misura in cui nella risposta assume rilevanza l’individuazione del luogo dove il valore viene generato: l’alternativa più ovvia è la giurisdizione dove vengono gestiti e valorizzati gli intangibili – si pensi agli algoritmi che consentono alle piattaforme digitali di gestire in funzione dei business model volta a volta rilevanti enormi quantità di dati – ovvero quella dove si trovano gli utenti che hanno contribuito ad orientare i produttori.

Quel che pare sia un approdo inevitabile sul punto è l’abbandono, almeno per i grandi gruppi multinazionali del web, del tradizionale criterio di localizzazione del reddito rappresentato dalla stabile organizzazione. Il nuovo nexus può diventare così vuoi una stabile organizzazione dematerializzata, la c.d. stabile organizzazione virtuale, vuoi una significant economic presence la cui declinazione concreta lascia spazio a margini di discrezionalità.

Alternativamente o in via complementare, questa seconda via, peraltro, è quella intrapresa dal legislatore nazionale, l’idea è quella di confezionare forme di imposizione che colpiscano i servizi digitali; la Digital Service Tax italiana, almeno nella sua struttura originaria, in tal senso costituisce un esempio.

È comunque evidente che, quale che sia la soluzione tecnica, essa presuppone strumenti multilaterali che possano anche consentire, ove occorra, di intervenire sul contenuto dei trattati contro la doppia imposizione per uniformare i criteri distributivi relativi al power of taxation. Ciò in un quadro di instabilità geopolitica diventa irrealistico, con il rischio che medie potenze regionali come il nostro Paese si trovino nell’impossibilità di stabilire nuovi criteri adeguati alla necessità di recuperare imponibile in ragione dell’opposizione delle più grandi potenze in cui risiedono gli over the top (le quali, come dimostra l’esperienza più recente, reagiscono con gli strumenti a disposizione: p.e. l’inasprimento di misure daziarie).

Ma ancor prima che con il tema della legittimazione attiva alla tassazione, un moderno modello di fiscalità internazionale ovviamente deve fare i conti, a monte, da un lato, con quali siano i soggetti passivi dell’obbligo contributivo e, dall’altro, con i nuovi intangibili che lo strumento digitale consente di creare.

Sotto il primo profilo, l’avvento dell’intelligenza artificiale costringe i legislatori a ragionare addirittura su come essa possa impattare sulla soggettività passiva e, in particolare, se abbia senso riferire l’obbligo di pagare il tributo a una macchina il cui funzionamento è governato da un sistema che potrebbe finire in futuro per replicare in tutto e per tutto la mente umana; si tratta di un approdo, a quanto consta, ancora lontano (forse nemmeno troppo ove si pensi alla c.d. agentic AI ossia un sistema di intelligenza artificiale in grado di raggiungere un obiettivo specifico con una supervisione limitata), cui si perverrà con le più evolute tipologie di AI (individuate con l’acronimo ASI). E ancora a proposito della riferibilità soggettiva dell’obbligo contributivo, si pensi alle Decentralized Autonomous Organizations (DAO) ossia organizzazioni che operano come aziende digitali senza personalità giuridica e che agiscono avvalendosi di smart contract eseguiti su una blockchain.

E qui andiamo al secondo profilo sopra evocato e cioè le “nuove” forme di ricchezza digitale, tra le quali spiccano le cripto-attività (p.e. criptovalute e NFT). È chiaro che qualsivoglia sistema tributario, non solo quello internazionale, deve confrontarsi con le modalità di produzione della ricchezza.

Da ultimo non può trascurarsi la direttrice “controllo”. Nella prospettiva cross-border tale direttrice, infatti, impone la collaborazione tra giurisdizioni e l’utilizzo di strumenti adeguati al contesto digitale (si pensi al progetto unionale VIDA in materia di IVA e alle iniziative a favore della creazione di un’Agenzia tributaria europea).

In che misura rileva la c.d. global mobility nello sviluppo della fiscalità internazionale?

Si tratta di un impatto notevole. La mobilità globale degli individui, infatti, non è più episodica, ma è divenuta nel tempo strutturale. Manager, amministratori e imprenditori possono dirigere attività complesse da qualsiasi luogo grazie a strumenti digitali che consentono interazioni in tempo reale. Questo fenomeno si innesta sul lavoro agile, andando a incidere direttamente sui criteri di collegamento dell’imposizione reddituale. Non è un caso, del resto, se l’OCSE ha aggiornato il commentario all’art. 5 del Modello di trattato in materia di stabile organizzazione in punto di remote working avviando contemporaneamente una consultazione pubblica dedicata proprio alla “Global Mobility of Individuals”.

È evidente come la global mobility delle persone impatti sull’applicazione delle regole esistenti di fiscalità internazionale, in particolare su quelle relative alla residenza (fiscale), non solo delle società, ma ancor prima delle persone fisiche, e alla stabile organizzazione. La remotizzazione del lavoro ha rivoluzionato i sistemi produttivi, imponendo una profonda riflessione sul concetto di residenza fiscale e sulla sua perdurante utilità.

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