Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026
- 30 Maggio 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con un’informativa del 30 maggio 2025, il CNDCEC ha ricordato che c’è temine fino al 27 maggio 2026 per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007. Infatti, lo scorso 27 maggio il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Il CNDCEC ha pubblicato un’informativa il 30 maggio 2025 riguardante gli adempimenti degli iscritti in materia di antiriciclaggio e l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1) effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007.
Lo scorso 27 maggio il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, quindi, da tale data – secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1 emanata dal Consiglio Nazionale3 il 16 gennaio 2025, – decorre il temine di un anno per aggiornare l’autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007.
L’Analisi costituisce uno strumento fondamentale per i Commercialisti per la corretta comprensione dei rischi connessi ai fenomeni criminosi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo rilevabili nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale e per la predisposizione di strumenti adeguati ed efficaci di contenimento e gestione di tali rischi. Conseguentemente, proprio in ragione dell’intervenuto aggiornamento dell’Analisi nazionale in questione (l’analisi precedente risaliva al 2019), gli Iscritti sono tenuti ad aggiornare l’autovalutazione del rischio secondo quanto indicato nella Regola Tecnica 1.
Giova rammentare che la Regola Tecnica n. 1 prevede che gli Iscritti aggiornino l’autovalutazione del rischio effettuata ai sensi dell’art. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007 ogni qualvolta lo ritengano opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti nei parametri utilizzati per la sua definizione e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico della sopraindicata Analisi nazionale (nella precedente formulazione tale adempimento prevedeva una cadenza triennale di aggiornamento).
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