Commercialisti: i nominativi da trasmettere per il Consiglio di Disciplina
- 12 Febbraio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con l’informativa n. 29 dell’11 febbraio 2026 il CNDCEC ha fornito le indicazioni per la predisposizione dell’elenco dei soggetti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina: almeno i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato. Con le informative n. 30 e n. 31 del 12 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale è invece intervenuto in tema di verifica della sussistenza in capo agli iscritti del permanere dei requisiti di iscrizione entro il primo trimestre dell’anno e di formazione professionale continua.
Il CNDCEC ha pubblicato alcune informative riguardanti la professione.
Nominativi da trasmettere per il Consiglio di Disciplina
Il regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all’art. 3, comma 4 prevede che il Consiglio dell’Ordine, entro 30 giorni dall’insediamento deve predisporre l’elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti.
Pertanto, nel predisporre l’elenco dei nominativi dei professionisti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina, almeno i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato.
Verifica periodica dei requisiti di iscrizione
Formazione professionale continua
Con l’informativa n. 30 del 12 febbraio 2026 il CNDCEC ha evidenziato che, a causa di un refuso presente nel testo dell’art. 16, comma 1, lettera m) del regolamento per la formazione professionale continua pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025, è stata disposta la correzione dell’errore materiale, con pubblicazione dell’articolo corretto nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2026.
In particolare, in corrispondenza della lettera m) del comma 1 dell’art. 16, che consente di acquisire crediti particolari per la “Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni”, è stato correttamente indicato il limite massimo triennale pari a 30 crediti formative.
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