Commercialisti, il timbro sigillo non può essere utilizzato da una STP
- 8 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con il pronto ordini n. 16 del marzo 2024, il CNDCEC ha chiarito che l’uso del sigillo è legato strettamente alla persona che redige e sottoscrive gli atti, senza alcun riferimento all’organizzazione professionale di appartenenza. Di conseguenza, il timbro sigillo non può essere utilizzato da una STP, per la quale vige l’obbligo, in caso di conferimento dell’incarico alla STP medesima, della personalità dell’esecuzione della prestazione professionale da parte del socio professionista.
Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 16 del 6 marzo 2024 riguardante l’uso sigillo STP.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato il timbro-sigillo personale identificativo degli atti redatti dagli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’esercizio dell’attività professionale e ne ha disciplinato l’uso con il Regolamento sull’uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili’, approvato in data 1° ottobre 2008, in attuazione dell’art. 29, comma 1, lett. p), D. Lgs. n. 139/2005 e dell’art. 5, comma 4 del Codice deontologico della professione.
In base all’art. 11 del detto Regolamento il timbro sigillo costituisce uno strumento identificativo dell’iscritto all’Albo che lo detiene e può essere apposto soltanto congiuntamente alla propria firma e sugli atti qualificanti l’attività professionale. Inoltre, in base all’art. 12 del menzionato Regolamento, oltre all’Ordine di appartenenza, deve essere riportato il nome, cognome, il titolo professionale dell’iscritto e il numero di iscrizione all’Albo.
Da tali norme emerge quindi che l’uso del sigillo è legato strettamente alla persona che redige e sottoscrive gli atti, senza alcun riferimento all’organizzazione professionale di appartenenza.
Di conseguenza, come già osservato nel PO n. 5/20181, il timbro sigillo non può essere utilizzato da una STP, per la quale vige l’obbligo, in caso di conferimento dell’incarico alla STP medesima, della personalità dell’esecuzione della prestazione professionale da parte del socio professionista.
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