Comunicazione rilevante: le istruzioni delle Entrate
- 9 Aprile 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025, in attuazione del comma 8 dell’articolo 51, sono stati stabiliti modalità, elementi e condizioni per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all’Agenzia delle entrate. In particolare, l’articolo 11 del Decreto Ministeriale dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del Decreto Ministeriale.
Il punto 1 riporta alcune definizioni utili all’applicazione del provvedimento. Il punto 2 individua le entità tenute alla comunicazione rilevante, nonché i casi di esonero ed esclusione.
Al punto 3 viene definito l’ambito soggettivo di applicazione in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo, mentre al successivo punto 4 è indicato l’oggetto della Comunicazione Rilevante.
I punti 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la fonte dei dati e la valuta da utilizzare ai fini dell’indicazione degli importi oggetto di comunicazione. I termini per la presentazione e le modalità di trasmissione della Comunicazione Rilevante sono indicati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del presente provvedimento. Il punto 9 disciplina la trasmissione delle comunicazioni correttive dovute in applicazione dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale.
L’avvenuta presentazione della Comunicazione Rilevante viene certificata mediante una ricevuta il cui rilascio è disciplinato al punto 10 del presente provvedimento.
Il punto 11 riguarda lo scambio di informazioni effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalla DAC9 e dagli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia e individua i casi in cui l’Agenzia chiede la presentazione della Comunicazione Rilevante a ogni singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia.
Il successivo punto 12 specifica che le informazioni scambiate ai sensi della DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia sono divulgate e utilizzate nell’osservanza dei limiti e delle condizioni previsti da parte degli stessi.
Il punto 13, infine, concerne le modalità di trattamento dei dati raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla DAC9 e degli Accordi Qualificati tra Autorità Competenti sottoscritti dall’Italia.