Conciliazione giudiziale tributaria: perché serve rimodulare le norme

Le norme che si sono succedute negli anni sulla conciliazione giudiziale delle liti tributarie non hanno certo contribuito a rimuovere le criticità e hanno lasciato nella concreta applicazione residue aree di inefficienza, anche dopo l’entrata in vigore della riforma fiscale del contenzioso tributario. Dei tre distinti strumenti conciliativi, conciliazione fuori udienza, conciliazione in udienza e conciliazione giudiziale su proposta del giudice, solo l’ultima potrebbe essere quella di maggiore interesse ai fini deflativi. Tuttavia, il fatto che il giudice abbia la mera facoltà (“… ove possibile, può formulare una proposta …”) di proporre la conciliazione e la mancanza di adeguate regole procedurali per realizzarla ne rischiano di inibire un diffuso ed efficace utilizzo. Sarebbe auspicabile una completa rimodulazione degli strumenti di definizione consensuale delle controversie fiscali. 3 le proposte. Quali?

Negli ultimi due anni le norme in materia di conciliazione giudiziale delle liti tributarie hanno progressivamente ampliato la portata e l’ambito di applicazione dell’istituto.

Tuttavia, la sovrapposizione in rapida successione di interventi normativi che hanno portato all’introduzione di tre distinti strumenti conciliativi non ha certo contribuito a rimuovere le incertezze e lascia nella concreta applicazione delle norme residue aree di inefficienza, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, emanato in esecuzione della legge delega n. 111/2023.
L’inizio di questo percorso di rinnovamento è segnato dall’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2022, che ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 un nuovo articolo 48-bis.1 contenente la disciplina di una nuova forma di conciliazione giudiziale (proposta dalla Corte di giustizia tributaria). Questa si aggiunge alle preesistenti, regolate dagli articoli 48 (conciliazione fuori udienza) e 48-bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992, in cui l’iniziativa, a prescindere dal momento e dalla sede in cui viene attivata, resta affidata alle parti, e costituisce senz’altro il più significativo elemento di innovazione dell’istituto negli ultimi anni, rafforzando il ruolo super partes del Giudice tributario, al quale viene conferita la facoltà di sollecitare la conciliazione e di indicarne le condizioni.
Va sottolineato che la legge delega del 2023 si è posta il dichiarato intento di rafforzare l’indirizzo, già espresso nella legge n. 130/2022, di incentivare l’adozione di strumenti di definizione delle liti tributarie basate su logiche consensuali. Ciò si deduce dalla lettera h) dell’art. 19, legge delega n. 111/2023 ove si richiede al legislatore delegante di “prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti”.

– abrogando l’art. 17-bis che disciplinava il procedimento di reclamo e mediazione (art. 2, comma 3, lettera a);

– estendendo la conciliazione al giudizio di cassazione con l’art. 48, comma 4-bis (art. 1, comma 1, lettera u-2).

– subordinando non più “all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione” ma “all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali” la possibilità del giudice di formulare, a norma del comma 1 dell’art. 48-bis 1, una proposta conciliativa (art. 1, comma 1, lettera v-1);

– aggiungendo al comma 2, terzo periodo, in fine, le parole “con la fissazione di una nuova udienza” (art. 1, comma 1, lettera v-2);

– inserendo al comma 3, dopo le parole “La causa”, le parole “, se richiesto da una delle parti,” (art. 1, comma 1, lettera v-3).

Così operando, il legislatore delegato ha inteso rafforzare lo strumento conciliativo, non solo eliminando un altro istituto deflativo ritenuto giustamente inadeguato (quello del reclamo-mediazione) ma anche apportandovi le modifiche ritenute idonee a renderla più efficace.

A ben vedere, la conciliazione su proposta del giudice potrebbe essere quella di maggiore interesse ai fini deflativi. Tuttavia, il fatto che il giudice abbia la mera facoltà (“… ove possibile, può formulare una proposta …”) di proporre la conciliazione e la mancanza di adeguate regole procedurali per realizzarla, rischia di inibire un diffuso ed efficace utilizzo dell’istituto.

In effetti, il giudice non può limitarsi a formulare una generica proposta di definizione della lite rimettendo alle parti i contenuti dell’accordo, ma deve egli stesso quantificare in modo preciso l’ammontare dell’imposta dovuta per la conciliazione, selezionando le parti della pretesa fiscale che ritiene di porre a base dell’accordo. Diversamente non si potrebbe determinare la soglia di applicazione della maggiorazione del 50% delle spese processuali da calcolare nel caso di mancata adesione di una delle parti alla proposta senza un giustificato motivo.

Ciò comporta la necessità che il giudice si faccia carico in via preventiva di un’indagine non certo sommaria sul merito dell’atto impugnato e, anche per questo motivo, egli non può (più) limitarsi ad affrontare in sede di conciliazione le sole questioni, di “facile e pronta soluzione” (formulazione adottata nell’originaria versione dell’art. 48 bis-1. D.Lgs. n. 546/1992)

È dunque inevitabile che il giudice, per formulare una valida proposta di conciliazione, sia tenuto ad acquisire subito le conoscenze necessarie a pronunciare la sentenza, anticipando inevitabilmente lo studio degli elementi su cui si basa la controversia. Ciò implica, da un lato, l’impiego di un approccio necessariamente anticipatorio che avrebbe favorevoli ripercussioni sulla durata del processo e, dall’altro, stimola il giudice ad approfondire fin dall’inizio l’esame degli elementi su cui dovrebbe basarsi l’eventuale sentenza, rendendo, in generale, più efficiente e consapevole la sua azione.

Ciò posto, sarebbe auspicabile una completa rimodulazione degli strumenti di definizione consensuale delle controversie fiscali, dando maggiore spazio all’impiego in via preventiva del procedimento amministrativo di autotutela, ampliandone le fattispecie obbligatorie (che l’art. 10-quater dello Statuto del contribuente ha relegato in un ambito decisamente ristretto) e disciplinando la conciliazione giudiziale su proposta del giudice come fase preliminare obbligatoria del processo, almeno nei gradi di merito.

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