Conciliazione giudiziale tributaria: perché serve rimodulare le norme
- 29 Novembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Le norme che si sono succedute negli anni sulla conciliazione giudiziale delle liti tributarie non hanno certo contribuito a rimuovere le criticità e hanno lasciato nella concreta applicazione residue aree di inefficienza, anche dopo l’entrata in vigore della riforma fiscale del contenzioso tributario. Dei tre distinti strumenti conciliativi, conciliazione fuori udienza, conciliazione in udienza e conciliazione giudiziale su proposta del giudice, solo l’ultima potrebbe essere quella di maggiore interesse ai fini deflativi. Tuttavia, il fatto che il giudice abbia la mera facoltà (“… ove possibile, può formulare una proposta …”) di proporre la conciliazione e la mancanza di adeguate regole procedurali per realizzarla ne rischiano di inibire un diffuso ed efficace utilizzo. Sarebbe auspicabile una completa rimodulazione degli strumenti di definizione consensuale delle controversie fiscali. 3 le proposte. Quali?
Negli ultimi due anni le norme in materia di conciliazione giudiziale delle liti tributarie hanno progressivamente ampliato la portata e l’ambito di applicazione dell’istituto.
– abrogando l’art. 17-bis che disciplinava il procedimento di reclamo e mediazione (art. 2, comma 3, lettera a);
– estendendo la conciliazione al giudizio di cassazione con l’art. 48, comma 4-bis (art. 1, comma 1, lettera u-2).
– subordinando non più “all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione” ma “all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali” la possibilità del giudice di formulare, a norma del comma 1 dell’art. 48-bis 1, una proposta conciliativa (art. 1, comma 1, lettera v-1);
– aggiungendo al comma 2, terzo periodo, in fine, le parole “con la fissazione di una nuova udienza” (art. 1, comma 1, lettera v-2);
– inserendo al comma 3, dopo le parole “La causa”, le parole “, se richiesto da una delle parti,” (art. 1, comma 1, lettera v-3).
Così operando, il legislatore delegato ha inteso rafforzare lo strumento conciliativo, non solo eliminando un altro istituto deflativo ritenuto giustamente inadeguato (quello del reclamo-mediazione) ma anche apportandovi le modifiche ritenute idonee a renderla più efficace.
A ben vedere, la conciliazione su proposta del giudice potrebbe essere quella di maggiore interesse ai fini deflativi. Tuttavia, il fatto che il giudice abbia la mera facoltà (“… ove possibile, può formulare una proposta …”) di proporre la conciliazione e la mancanza di adeguate regole procedurali per realizzarla, rischia di inibire un diffuso ed efficace utilizzo dell’istituto.
In effetti, il giudice non può limitarsi a formulare una generica proposta di definizione della lite rimettendo alle parti i contenuti dell’accordo, ma deve egli stesso quantificare in modo preciso l’ammontare dell’imposta dovuta per la conciliazione, selezionando le parti della pretesa fiscale che ritiene di porre a base dell’accordo. Diversamente non si potrebbe determinare la soglia di applicazione della maggiorazione del 50% delle spese processuali da calcolare nel caso di mancata adesione di una delle parti alla proposta senza un giustificato motivo.
È dunque inevitabile che il giudice, per formulare una valida proposta di conciliazione, sia tenuto ad acquisire subito le conoscenze necessarie a pronunciare la sentenza, anticipando inevitabilmente lo studio degli elementi su cui si basa la controversia. Ciò implica, da un lato, l’impiego di un approccio necessariamente anticipatorio che avrebbe favorevoli ripercussioni sulla durata del processo e, dall’altro, stimola il giudice ad approfondire fin dall’inizio l’esame degli elementi su cui dovrebbe basarsi l’eventuale sentenza, rendendo, in generale, più efficiente e consapevole la sua azione.
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