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Conferimento d’azienda: come determinare il periodo di possesso delle partecipazioni

Conferimento D’azienda: Come Determinare Il Periodo Di Possesso Delle Partecipazioni
Con la Norma di Comportamento n. 235 del 19 marzo 2026, l’AIDC ha chiarito che per le partecipazioni sociali ricevute in esito ai conferimenti d’azienda o di ramo d’azienda, ove regolati, sul piano fiscale, dall’art. 176 del TUIR, ai fini dell’individuazione del relativo periodo di possesso si tiene conto, per finzione giuridica, anche del lasso di tempo in cui si è protratta la titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di conferimento.

L’AIDC ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 235 del 19 marzo 2026 riguardante il periodo di possesso delle partecipazioni ottenute a seguito di conferimento d’azienda.

Il contesto normativo

L’AIDC evidenzia come l’art. 176, comma 4, del TUIR al primo periodo dispone che il compendio aziendale trasferito alla conferitaria si considera, unitariamente e nel suo complesso, nella titolarità di questa anche per il lasso di tempo in cui risultava nella titolarità del conferente, non assumendo, quindi, alcun rilievo le vicende ascrivibili ai singoli elementi che compongono il compendio aziendale conferito.

Il secondo periodo dispone che la partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei precedenti bilanci in cui risultavano iscritti i beni del compendio aziendale conferito, statuendo in tal modo piena continuità temporale tra la titolarità del bene di primo grado (il compendio aziendale conferito) e quello di secondo grado (la partecipazione al capitale della conferitaria attribuita al conferente).

Con riguardo alle partecipazioni sociali ricevute in esito a tali conferimenti d’azienda o di ramo d’azienda, nel computo del relativo periodo di possesso si tiene conto, per una finzione giuridica espressamente voluta dal legislatore, anche del lasso temporale in cui si è protratta la titolarità del compendio aziendale conferito. Non assume, quindi, alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono; lo stesso vale anche ai fini del soddisfacimento del periodo minimo di possesso delle partecipazioni sociali previsto dalla disciplina di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, ai fini dell’accesso al regime della participation exemption in ipotesi di successivo realizzo delle stesse.

L’azienda, infatti, rappresenta un compendio patrimoniale le cui vicende fiscali debbono essere unitariamente inquadrate

Le conclusioni dell’AIDC

Se, in ipotesi di eventi realizzativi aventi per oggetto un compendio aziendale, la plusvalenza deve essere unitariamente determinata, si deve quindi giungere alla medesima conclusione anche in ipotesi di realizzo della partecipazione ottenuta in esito al conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda cui si applica il generale principio di neutralità fiscale. Lo stesso, infatti, impone che ogni posizione fiscale afferente al compendio aziendale conferito si trasferisca sulla partecipazione ricevuta dal conferente. Non solo, quindi, in termini di costo fiscale, bensì anche ai fini del computo del periodo di possesso dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di conferimento e, allo stesso modo, del periodo di possesso della partecipazione attribuita al conferente, da assumersi in virtù della finzione giuridica espressamente voluta dal legislatore.

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