Consulente tributario: urgente chiarire i confini della responsabilità professionale

Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.

La pronuncia ha stabilito che il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità. 

Il presidente del Consiglio nazion dei commercialisti Elbano de Nuccio ha evidenziato che la sentenza afferma che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.

Un altro profilo critico riguarda lo stravolgimento del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. Infatti per la Cassazione, il concorso del commercialista si configura a prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un effettivo vantaggio economico.

In tal modo si ha una estensione abnorme degli obblighi di controllo imposti al professionista.

Come correttamente evidenziato dalla Cassazione n. 20823/2024, il concorso di persone si configura quando la condotta del terzo, pur senza integrare la condotta tipica della violazione, ne renda possibile o ne agevoli la consumazione. Quindila mera trasmissione telematica di una dichiarazione redatta da altri  non “agevola” l’evasione.

Per de Nuccio “l’effetto pratico di questo orientamento giurisprudenziale sarà devastante per la categoria professionale e, paradossalmente, per lo stesso sistema fiscale. I commercialisti, per tutelarsi, saranno costretti a:

Secondo il Presidente de Nuccio serve un intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario, distinguendo nettamente tra:

-chi redige materialmente le dichiarazioni e risponde della loro correttezza

-Chi si limita alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte da altri e risponde solo di evidenti e macroscopiche irregolarità immediatamente percepibili

-Chi concorre effettivamente e consapevolmente nell’evasione del cliente traendone vantaggio personale.

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