Contraddittorio preventivo: accesso al fascicolo e osservazioni sullo schema d’atto. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
- 2 Agosto 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Si tratta evidentemente di modifiche/integrazioni che, dal punto di vista grammaticale, sono “assai limitate”, ma che rivestono una significativa rilevanza dal punto di vista strutturale/ordinamentale.
Al riguardo la assai breviloquente modifica legislativa proposta, innanzitutto, risolve (e probabilmente proprio per questo è stata introdotta) il problema derivante dalla ambiguità del termine “ovvero” (dal contenuto vagamente “disgiuntivo”) quale previsto nel testo originario, che poteva consentire di interpretare la “richiesta di documenti” (da parte del contribuente) quale comportamento “alternativo” alla presentazione di “osservazioni” allo schema d’atto.
Del tutto opportunamente, la proposta legislativa, sostituendo il termine “ovvero” con “e” (dal contenuto sicuramente “congiuntivo”), chiarisce definitivamente che, a seguito della notifica dello schema d’atto, il contribuente può formulare sia “osservazioni” allo schema notificato sia “richiesta per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”.
L’accesso agli atti del fascicolo, certamente, può essere di grande rilevanza ed utilità (anche) difensiva, al fine di meglio comprendere quali siano gli elementi documentali a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Tale proposta modificativa appare quindi senz’altro da apprezzare.
Sotto altro profilo, si deve considerare che la proposta di cui al punto 1, comma 1, dell’art. 10 comporta che, nel termine di 60 giorni per formulare osservazioni allo schema d’atto, è ricompreso anche (“complessivamente”) il tempo necessario per richiedere ed ottenere i documenti inseriti nel fascicolo, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai quali è stato emesso lo schema d’atto.
È quindi evidente che il contribuente può vedersi abbreviare – anche significativamente – il termine di 60 giorni entro i quali formulare le proprie osservazioni allo schema d’atto, dovendo (eventualmente) una volta ricevuto lo schema formulare a tal fine la richiesta di documentazione e soprattutto attendere la relativa risposta da parte dell’Agenzia per la quale (come purtroppo spesso accade) non è previsto alcun termine di adempimento, né tanto meno, alcuna conseguenza in ordine ad una “evasione” solo parziale della richiesta documentazione.
Sotto questo profilo quindi il “bicchiere è mezzo vuoto” e cioè il contribuente può trovarsi in grave difficoltà e quello che è un suo diritto (da valutarsi positivamente come indicato sub 1) potrebbe finire per essere non facilmente esercitabile, non essendo prevista alcuna forma di “rimedio” di fronte a (sempre possibili) ritardi (o inadempienze) da parte dell’Agenzia; o meglio, le “tutele” esistono ma sono di “lungo periodo”: intanto…
Tuttavia, un po’ di ottimismo impone di considerare la configurabilità di un “bicchiere mezzo pieno”.
E, infatti, nessuna previsione normativa impone che, una volta “richiesti” i documenti, il contribuente debba necessariamente predisporre proprie “osservazioni” allo schema d’atto.
Ciò comporta che, nella consapevolezza della (presumibile) “inutilità” (se non della “dannosità”) delle osservazioni allo schema d’atto (che secondo un’opinione diffusa, potrebbero consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre un più motivato atto di accertamento), la modifica proposta consente certamente al contribuente di estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo, senza tuttavia necessariamente poi dover presentare osservazioni allo schema d’atto notificato.
In tal modo, attendendo la notifica dell’accertamento, il contribuente potrà redigere direttamente il proprio ricorso che tenga conto delle risultanze e del contenuto dei documenti la cui conoscenza è stata acquisita attraverso la visualizzazione (e la estrazione delle relative copie) del contenuto del fascicolo a disposizione dell’Amministrazione.
Come si vede, il “bicchiere” può essere “mezzo vuoto” o “mezzo pieno”, a seconda della “tattica” che ciascun difensore riterrà di dover praticare.
Atteggiamento del contribuente fin qui delineato, certamente non troppo “simpatico” e un po’ “callido”, che tuttavia è cagionato dalla circostanza che, come sopra enunziato, la notifica dello schema d’atto più che a instaurare un vero contraddittorio con il contribuente sembra essere finalizzata a consentire all’Amministrazione la (migliore) redazione di un atto che tenga già conto delle osservazioni già svolte dal contribuente, senza che il contribuente possa a sua volta replicare a tale redazione prima della notifica dell’atto definitivo.
In proposito quanto alla rilevanza (“concreta e non confessata”) dello schema d’atto si veda (ex multis) Filippo Dami “Le aspettative (per ora) tradite sull’affermarsi del principio del contraddittorio preventivo” in G.T.- Riv. giur. trib. n. 10/2024 pag. 767 ed ivi richiami.
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