Contraddittorio preventivo obbligatorio: quali ricadute sui tributi locali?

La portata generale dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, che introduce finalmente l’obbligo del contraddittorio preventivo e generalizzato tra Amministrazione finanziaria e contribuente, rende inevitabile interrogarsi sulle sue ricadute nell’ambito dell’imposizione locale, dove gli enti territoriali sono chiamati ad adeguare le proprie prassi accertative al nuovo obbligo procedimentale. In tale prospettiva, i regolamenti comunali che daranno attuazione al principio del contraddittorio rappresentano uno strumento di armonizzazione normativa, capace di orientare più efficacemente l’azione amministrativa e renderla maggiormente aderente alle finalità della riforma fiscale: valorizzare il ruolo degli enti locali nella gestione del rapporto tributario, riconoscendo al contraddittorio una funzione di riequilibrio e di razionalizzazione dell’attività accertativa.

La progressiva emersione del principio del contraddittorio quale elemento strutturale dell’azione amministrativa tributaria ha conosciuto, negli ultimi anni, un’accelerazione significativa, alimentata sia dall’elaborazione giurisprudenziale sia dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Prima della recente riforma fiscale, infatti, le ipotesi in cui il nostro ordinamento tributario contemplava un obbligo di contraddittorio preventivo erano limitate e circoscritte a specifiche fattispecie (basti pensare agli accertamenti fondati sugli studi di settore, da tempo abrogati e sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, o ai tributi armonizzati). A tali casi si aggiungeva, quale previsione di contraddittorio espressa e tuttora vigente, quella dettata dall’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di abuso del diritto, che imponeva – a pena di nullità – l’attivazione di un contraddittorio preventivo prima dell’adozione dell’atto impositivo. Si trattava, tuttavia, di previsioni eterogenee, non riconducibili a un generalizzato obbligo di contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

È in tale scenario, caratterizzato dalla frammentarietà delle garanzie partecipative, che si inserisce la recente introduzione di una disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale, destinata a incidere profondamente non solo sulle modalità di formazione dell’atto impositivo, ma anche sulle dinamiche complessive del procedimento di accertamento.

Un obbligo accolto con favore dalla letteratura, nei limiti in cui introduce finalmente un contraddittorio preventivo e generalizzato tra Amministrazione finanziaria e contribuente; ma non sono mancate critiche, soprattutto con riguardo al “momento” di formazione del contraddittorio: lo “schema di atto”, infatti, presuppone necessariamente lo svolgimento di un’attività istruttoria e la predeterminazione del contenuto che l’atto impositivo assumerà.

Un dovere, quello di instaurare il contraddittorio, che troverà applicazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto d’imposta. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del Contribuente, le disposizioni in esso contenute – in attuazione della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano, appunto, a tutti i soggetti del rapporto tributario.
In tal senso, la portata generale dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente rende inevitabile interrogarsi sulle ricadute della nuova disciplina nell’ambito dell’imposizione locale, dove gli enti territoriali sono chiamati ad adeguare le proprie prassi accertative al nuovo obbligo procedimentale.

Assodato che l’instaurazione del contraddittorio preventivo si estende anche ai tributi locali, occorre verificare come tale obbligo possa operare in questo contesto. In particolare, è necessario individuare quali atti debbano essere assoggettati al contraddittorio preventivo obbligatorio, e quali, invece, ne restino esclusi.

Per rispondere al quesito, i primi commentatori della riforma fiscale hanno suggerito di guardare agli strumenti utilizzati per la formazione dell’atto impositivo. In altri termini, occorre verificare se la genesi dell’atto notificato consenta di ricondurlo agli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”, per i quali l’art. 6-bis, comma 2, prevede che “non sussiste il diritto al contraddittorio”.

Muovendo da tali premesse, è possibile osservare che, nella fiscalità locale, una parte significativa degli accertamenti trae origine da informazioni già acquisite o immediatamente disponibili all’ente impositore, spesso provenienti da banche dati esterne o da flussi informativi consolidati.

Ciò vale soprattutto per i tributi che si fondano su elementi oggettivi e, quantomeno da un punto di vista formale, non controversi: per esempio la consistenza immobiliare o la superficie degli immobili. In questi casi, l’atto impositivo deriva da un procedimento largamente standardizzato, nel quale l’apporto partecipativo del contribuente non incide sulla ricostruzione del presupposto imponibile. Ne consegue che tali ipotesi, sul piano sistematico, tendono a collocarsi nell’ambito di esclusione delineato dal secondo comma dell’art. 6-bis.

Proprio per questo motivo è stato rilevato come, nel settore dei tributi locali – e in particolare di quelli comunali – risulti più agevole individuare espressamente gli atti che richiedono invece l’attivazione del contraddittorio preventivo; ciò richiede, tuttavia, un intervento regolamentare degli enti locali, volto sia a chiarire le fattispecie interessate sia a conformare l’obbligo alle peculiarità procedurali proprie dell’ente. In assenza di un simile intervento, la delimitazione delle attività assoggettate al contraddittorio continuerà a dipendere dal confronto interpretativo tra uffici, contribuenti e giudici, con conseguenze rilevanti in termini di certezza del diritto e prevedibilità dell’azione amministrativa.

Non sarebbe tuttavia corretto concludere che, in caso di lacuna regolamentare, il contraddittorio obbligatorio non trovi applicazione. Il contraddittorio preventivo, quale principio generale dell’ordinamento tributario definito a livello statutario, opera direttamente e non necessita di recepimento formale da parte degli enti locali; questi ultimi rientrano infatti tra i “soggetti del rapporto d’imposta” cui fa riferimento l’art. 1 dello Statuto e nei cui confronti trova applicazione anche l’obbligo di contraddittorio.

In tale prospettiva, i regolamenti comunali che daranno attuazione al principio del contraddittorio ex art. 6-bis rappresentano soprattutto uno strumento di armonizzazione normativa, capace di orientare più efficacemente l’azione amministrativa e renderla maggiormente aderente alle finalità della riforma.

In questo senso, la riforma persegue indirettamente un ulteriore obiettivo: valorizzare il ruolo degli enti locali nella gestione del rapporto tributario, riconoscendo al contraddittorio una funzione di riequilibrio e di razionalizzazione dell’attività accertativa.

L’imposizione locale – e con essa la fase dell’accertamento e della riscossione – rappresenta d’altra parte uno dei cardini dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ai quali rinviano, per tutti, gli articoli 117 e 119 Cost.
È quindi essenziale che gli enti locali si dotino prontamente degli strumenti organizzativi e procedurali necessari a dare attuazione all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente: principio che, nonostante le criticità evidenziate in letteratura, può rappresentare un fattore incentivante di trasparenza reciproca e responsabilizzazione per tutti i soggetti coinvolti nella corretta attuazione delle regole che sovraintendono la fiscalità locale.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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