Controllo delle importazioni ICS2: deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025

Con un avviso del 25 agosto 2025 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto di aver chiesto una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025 per l’implementazione dell’ICS2 Release 3 (Fase 3). Non sarà possibile chiedere ulteriori deroghe, per cui gli operatori devono adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire l’improrogabile adeguamento entro il 31 dicembre 2025. Per le merci in ingresso dal territorio di quegli Stati membri che non hanno chiesto la deroga, l’utilizzo di ICS, NCTS P5 o qualsiasi altro sistema informatico per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata ENS non è consentito. Parimenti, la Commissione europea ha precisato che non sarà consentita l’attivazione del Business Continuity Plan per gli operatori economici che non sono pronti a presentare la ENS tramite ICS2.

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso il 25 agosto 2025 riguardante l’attuazione del sistema di controllo delle importazioni ICS2– vettori stradali e ferroviari.

I Servizi della Commissione hanno informato gli Stati Membri circa la possibilità di richiedere deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione per quanto concerne l’implementazione dell’ICS2 Release 3 (Fase 3) a partire dal 1° settembre 2025.

La transizione alla versione 3 dell’ICS2, nonché la Deployment Window concessa ad alcuni operatori economici per iniziare a presentare la dichiarazione sommaria di entrata (ENS), termineranno il 1° settembre 2025.

La Commissione ha informato che tutti gli Stati membri dell’UE hanno implementato l’ICS2 per tutti i mezzi di trasporto, compresi il traffico stradale e ferroviario, nei tempi previsti; tuttavia, alcuni di essi, hanno deciso di usufruire della possibilità di deroga temporanea, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del CDU, per consentire agli operatori economici del trasporto stradale e ferroviario una transizione più lunga all’utilizzo dell’ICS2.

L’Agenzia delle Dogane ha richiesto una deroga temporanea fino al 31/12/2025.

Non sarà possibile chiedere ulteriori deroghe, per cui gli operatori devono adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire l’improrogabile adeguamento entro il 31/12/2025.

Si evidenzia, infine, che per le merci in ingresso dal Territorio di quegli SM che NON hanno chiesto la deroga, l’utilizzo di ICS, NCTS P5 o qualsiasi altro sistema informatico per la presentazione della ENS NON è consentito. Parimenti, la Commissione Europea ha precisato che non sarà consentita l’attivazione del Business Continuity Plan per gli operatori economici che non sono pronti a presentare la ENS tramite ICS2.

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