Cooperative compliance: certificazione TCF autonoma per ogni società del gruppo
- 19 Settembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le società soggette a direzione e coordinamento devono fornire, oltre alla certificazione del TCF della capogruppo, anche un’autonoma certificazione del TCF per ciascuna delle società appartenenti al medesimo gruppo. Inoltre, la valutazione del certificatore circa l’efficacia operativa del Tax Control Framework deve coprire l’arco triennale di riferimento, sebbene le opportune verifiche possano essere effettuate con cadenza anche inferiore al triennio (ad esempio con cadenza annuale o biennale).
– sia nei confronti dell’impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale,
– sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.
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Inoltre, è stato chiesto se ognuna delle società istanti (diverse dalla capogruppo) debba ottenere autonoma certificazione oppure se sia consentito presentare un’unica certificazione da parte di tutte le società soggette a direzione e coordinamento che attesti che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali delle singole società sia inserito in quello adottato dalla capogruppo.
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Periodicità dei controlli del certificatore del TCF
L’Agenzia ha reso questo chiarimento in ordine alla periodicità dei controlli del certificatore del TCF, anche in considerazione del fatto che Linee Guida prevedono che “con cadenza almeno triennale il certificatore aggiorna la valutazione effettuando gli opportuni controlli di efficacia operativa (c.d. ToE) dei controlli e di singolo rischio.
Il ToE prevede lo svolgimento di procedure di test finalizzate a valutare se il controllo ha operato nel continuo”.
Ora, premesso che le Linee Guida non specificano se sia sufficiente che l’operatività dei controlli sia verificata con riferimento all’ultimo periodo d’imposta oggetto di test, oppure se le verifiche debbano coprire l’intero arco triennale a partire dal periodo d’imposta di ottenimento della certificazione di idoneità, si chiede di chiarire se i citati controlli – volti a comprovare il mantenimento di efficacia del sistema – debbano essere effettuati su base annuale.
A tal proposito l’Agenzia ha in primis rilevato che il TCF deve essere in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali.
Ne deriva che, ai fini dell’aggiornamento della certificazione, i controlli di efficacia operativa effettuati dal certificatore devono coprire l’intero arco triennale, a partire dal periodo d’imposta di ottenimento della prima certificazione o dell’ultimo aggiornamento.
Dal punto di vista operativo, si rammenta che ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto, le verifiche svolte ai fini dell’aggiornamento della certificazione vanno effettuate con “cadenza almeno triennale”.
Pertanto, fermo restando che le verifiche devono coprire l’arco triennale di riferimento, queste potranno essere effettuate con cadenza anche inferiore al triennio (ad esempio con cadenza annuale o biennale).
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