Con le FAQ del 7 gennaio 2026 in tema di concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte a una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il periodo d’imposta 2025.
Condizioni di accesso e cause di esclusione
In via preliminare è stato evidenziato che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) – Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) – “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima […] a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
Pertanto, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024.
In conclusione, la trasformazione “atipica”da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025.
Chiarimenti sulla decadenza
Nel fornire chiarimenti in merito alla causa di decadenza riguardante la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, la circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
Il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni).
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