Piena soddisfazione del CNDCEC per la nuova disciplina sul trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione di crediti d’imposta da parte dei professionisti, contenuta nel
quarto decreto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus). “L’esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo differenziale restituisce organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti, eliminando le distorsioni provocate dall’attuale trattamento, come interpretato dalla prassi amministrativa alla luce del principio di onnicomprensività”, ha commentato il Presidente CNDCEC de Nuccio.
Con comunicato stampa del 10 giugno 2026, il CNDCEC esprime “
piena soddisfazione” per la nuova disciplina sul
trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione di
crediti d’imposta da
parte
degli esercenti arti e professioni, contenuta nel
quarto decreto correttivo della riforma fiscale (c.d.
decreto Omnibus) approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri.
Cosa stabilisce il decreto Omnibus
Attraverso l’inserimento dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell’
art. 54 del
TUIR, la norma stabilisce in modo esplicito che
concorre alla formazione del reddito soltanto il
differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto del credito d’imposta
– inclusi quelli derivanti dai bonus edilizi – venendo in tal modo meno la distinta rilevanza, per il loro intero ammontare, del costo di acquisto, tra i componenti negativi di reddito, e del valore nominale del credito, tra quelli positivi.
Particolarmente rilevante è la previsione dell’assoggettamento di tali differenziali a una
imposta sostitutiva, con applicazione della
medesima aliquota prevista dall’
art. 5 del
D.Lgs. n. 461/1997, da versarsi nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
La norma inoltre conferma che, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquisiti, la tassazione di tali differenziali resta ancorata al criterio di cassa, prevedendo un’imputazione proporzionale degli stessi alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta.
Restano, correttamente, escluse dal nuovo regime le ipotesi in cui il credito d’imposta costituisce corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria di tassazione del reddito di lavoro autonomo.
Il CNDCEC sottolinea infine l’importanza delle disposizioni transitorie che prevedono l’applicazione della nuova disciplina ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, con possibilità di applicazione anche a quelli acquistati già dal 2024. In tali casi, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, fermo restando che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Le reazioni del CNDCEC
Come affermato dal Presidente del Consiglio Nazionale Elbano de Nuccio, “si tratta di un intervento normativo da tempo richiesto dalla categoria. L’esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo differenziale restituisce organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti, eliminando le distorsioni provocate dall’attuale trattamento, come interpretato dalla prassi amministrativa alla luce del principio di onnicomprensività”.
“La scelta di un regime di imposta sostitutiva – prosegue de Nuccio – consente di garantire semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando definitivamente le incertezze che hanno caratterizzato la gestione delle operazioni di acquisto e compensazione di crediti d’imposta, in particolare di quelli del comparto edilizio, poste in essere dai professionisti dal 2024 in poi”.
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