Dal 1° marzo 2026 ritenuta sulle provvigioni anche per le agenzie di viaggio

A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 (ma la legge di conversione del decreto Milleproroghe potrebbe spostare in avanti la decorrenza), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Lo prevede la legge di Bilancio 2026, che ha così ridotto il novero dei soggetti esonerati.

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