È stato definitivamente licenziato dal Senato il 5 agosto 2025 il disegno di legge di modifica della legge delega per la riforma fiscale (
legge n. 111/2023). Il provvedimento, nella sua versione finale, conferma la proroga al 29 agosto 2026 del termine per l’esercizio della delega per la riforma e al 31 dicembre 2026 del termine per l’emanazione dei decreti delegati di riordino del sistema fiscale; per i decreti correttivi il termine scade al 29 agosto 2028. Altre novità sono l’estensione della disciplina della transazione fiscale anche ai tributi delle regioni e degli enti locali, la modifica del principio e criterio direttivo riferito alla delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e un nuovo principio direttivo per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario.
Il testo – composto da un unico articolo, costituito da un unico comma – ha subito diverse modifiche e integrazioni nel corso dell’esame parlamentare.
Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma
Il provvedimento, nella sua versione finale, conferma la
proroga di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge n. 111/2023, avvenuta il 29 agosto 2023), del termine per l’esercizio della delega per la riforma.
A seguito della modifica apportata (lettera a, n. 1), pertanto, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario entro il 29 agosto 2026 (anziché il 29 agosto 2025).
Conseguentemente, il n. 2) della medesima lettera a) estende fino al 29 agosto 2028 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative. Viene inoltre precisato che qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari su tali ultimi schemi scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente alla data del 29 agosto 2028, è prevista la proroga automatica di 90 giorni della delega medesima (lettera a), numero 2).
Estensione ai tributi delle regioni della transazione fiscale
Con la lettera b) si modifica e integra il principio e criterio direttivo in tema di trattamento dei debiti tributari, di cui all’
art. 9, comma 1, n. 5), della
legge n. 111/2023.
In base alla nuova formulazione della disposizione, nello specifico, il Governo nell’esercizio della delega è tenuto a prevedere la possibilità di
estendere anche ai
tributi regionali e locali la disciplina della
transazione fiscale prevista, innanzitutto, dagli
articoli 63 e
88 del
D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), nonché quella degli
accordi sui debiti tributari, di cui agli articoli 23 e 64-bis e, infine, dall’art. 245, in materia di
concordato nella liquidazione giudiziale e dall’art. 284-bis nell’ambito della procedura di
regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, disciplinata sempre dal
D.Lgs. n. 14/2019.
Con l’intervento si rende completamente applicabile anche ai tributi delle regioni (oltre che a quelli degli enti locali) la disciplina della transazione fiscale, degli accordi sui debiti tributari e del concordato nella liquidazione di cui al
D.Lgs. n. 14/2019,
superando la limitazione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 9, comma 1, n. 5), della legge di delega, il quale prevede la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi solo per i tributi locali ed esclusivamente nell’ambito della composizione negoziata.
Giochi: modifiche al principio direttivo per il riordino delle disposizioni
Attraverso la lettera c), invece, si modifica il principio e criterio direttivo riferito alla delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’
art. 15 della
legge n. 111/2023.
In particolare, la disposizione, intervenendo sulle lettere a) ed m) del comma 2:
– autorizza il Governo alla “revisione dei limiti di giocata e vincita” in luogo al principio di delega della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita”;
– attribuisce al Governo il compito di procedere al riordino e alla revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco (non solo quello a distanza).
Contenzioso tributario: nuovo principio direttivo per la revisione della disciplina
La lettera d) introduce poi un nuovo principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario.
Nello specifico, all’
art. 19, comma 1, della
legge n. 111/2023 viene aggiunta la nuova lettera m-bis), con cui si prevede che il Governo è tenuto
uniformare l’ordinamento, lo
stato giuridico e il
ruolo dei
magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.
Il principio direttivo affida al Governo anche il compito di individuare le fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, da uniformare a quelle previste per la magistratura ordinaria, ferme restando le competenze relative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Proroga del termine per i Testi Unici di riordino del sistema tributario
La lettera e), infine, prevede la proroga del termine per l’emanazione dei decreti delegati di riordino del sistema fiscale dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
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