Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell’anno successivo

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Con la sentenza 11 febbraio 2026, T-689/24, il Tribunale UE si è occupato dell’interpretazione degli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA in relazione alla detrazione dell’IVA su cessioni di gas e di energia elettrica, menzionata su fatture ricevute nel corso del periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale l’acquisto era stato effettuato.

In particolare, una società polacca ha presentato all’autorità tributaria una domanda di parere anticipato in materia di IVA, per sapere se avesse il diritto di detrarre l’imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l’acquisto di gas e di energia elettrica, anche se ricevute durante il periodo d’imposta successivo, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione fiscale. Il contenzioso sorto successivamente ha portato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se gli articoli 167, 168, [lettera] a), e 178, [lettera] a), della direttiva [IVA], nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della [legge sull’IVA], dalla quale risulta che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui aveva soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola”.

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che le citale disposizioni della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell’imposta e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che sono contrari a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

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