Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell’anno successivo
- 12 Febbraio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.
In particolare, una società polacca ha presentato all’autorità tributaria una domanda di parere anticipato in materia di IVA, per sapere se avesse il diritto di detrarre l’imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l’acquisto di gas e di energia elettrica, anche se ricevute durante il periodo d’imposta successivo, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione fiscale. Il contenzioso sorto successivamente ha portato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che le citale disposizioni della direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell’imposta e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che sono contrari a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.
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