Detrazione per recupero del patrimonio edilizio per i detentori dell’immobile: a quali condizioni?

Con la risposta a interpello n. 102 del 13 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in tema di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR spettante al detentore dell’immobile.

L’art. 16-bis, comma 1, lettera b), TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50 per cento, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro, ai sensi dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16­bis TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

– siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario?

– la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo ­ purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale ­ che risulti da un documento con data certa.

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