Con D.M. 24 aprile 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha provveduto all’approvazione:

– del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni agli effetti dell’IMU (Imposta comunale propria) e dell’IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine) – Dichiarazione IMU/IMPi;

– del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni agli effetti dell’IMU per gli enti non commerciali – Dichiarazione IMU ENC).

In allegato sono contenute le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei diversi modelli.

Un solo decreto per due dichiarazioni

Con il decreto sono approvate entrambe le dichiarazioni: quella per l’IMU/IMPi e quella per l’IMU ENC (attualmente ci sono due decreti: il decreto 29 luglio 2022 per la dichiarazione dell’IMU e per l’IMPi, il decreto 4 maggio 2023 per la dichiarazione IMU ENC).

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Dichiarazione annuale o con validità per gli anni successivi

La dichiarazione IMU/IMPi ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentarla.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno.

Covid: la presentazione della dichiarazione

Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul modello dichiarativo, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ricordano le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che saranno indicate nella parte dedicata alle esenzioni. In merito, è precisato che, sebbene l’esenzione in esame sia venuta meno dall’anno d’imposta 2022, tuttavia il contribuente potrebbe trovarsi ancora nella necessità di utilizzare l’apposito campo nell’eventualità di un ravvedimento.

Le esenzioni legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza Covid risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data del 24 aprile 2024:

Queste agevolazioni sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi da 13 a 17, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

Viene, altresì chiarito che, anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza Covid, occorre presentare la dichiarazione IMU.

Come compilare il modello

Nel Quadro A – IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI del modello di dichiarazione:

– il campo 15 deve essere compilato con l’indicazione 2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;

– nel campo 21 il contribuente dovrà indicare: la lettera “I” nel caso di inizio dell’agevolazione; la lettera “T” nel caso di termine dell’agevolazione.

Immobili occupati abusivamente: la presentazione della dichiarazione

Tra le esenzioni per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, vi è quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili di cui all’art. 1, comma 759, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2019, n. 160 introdotta dall’art. 1, comma 81, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), alla quale è dedicata un’apposita sezione all’interno del quadro A del modello di dichiarazione.
In base a questa disposizione sono esenti dall’IMU “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione”.

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L’aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche.

Inoltre, il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.

Come compilare il modello

Nel quadro A – IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI del modello di dichiarazione:

– il campo 15 deve essere compilato se si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni. In particolare, si deve indicare: 1. Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili. Nel caso in cui il contribuente indichi 1 per immobili non utilizzabili né disponibili, il sistema consente la compilazione dei successivi campi 22, 23 e 24.

– il riquadro “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili” deve essere utilizzato per dichiarare gli estremi dell’esenzione per gli immobili in questione per i quali è stato indicato 1 nel campo 15. In particolare, il campo 22 serve per indicare la fattispecie che dà diritto all’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160/2019. A tal fine occorre indicare:
1 per art. 614, comma 2, c.p. Violazione di domicilio o art. 633 c.p. Invasione di terreni o edifici;

2 per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Nel campo 23 deve riportare l’indicazione della “Autorità presso la quale è stata presentata la denunci o che ha iniziato l’azione giudiziale penale”.

Il campo 24 deve recare la data della denuncia all’autorità giudiziaria o del provvedimento che attesti l’inizio dell’azione giudiziaria penale

ILIA, IMI, IMIS: la dichiarazione

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono riprese le disposizioni che riguardano l’ILIA, l’IMI e l’IMIS. L’art. 1, comma 739, legge n. 160/2019 dispone che l’IMU “si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti” e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che “continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano”. Tale disposizione stabilisce altresì che “per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)”.

Per gli immobili situati nei comuni delle autonomie speciali di Trento e di Bolzano, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie.

Per quanto riguarda, invece, la regione Friuli Venezia Giulia la legge regionale n. 17 del 2022, all’art. 13, comma 4, in tema di “Dichiarazione”, stabilisce che “nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 3”, con cui sono individuati i casi in cui la dichiarazione ILIA è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, “i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e dell’articolo 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2”. Al successivo comma 5 è previsto che “rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU, in quanto compatibili”.

Fusione/scissione: la dichiarazione

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (riquadro dei “Contitolari”) è chiarito che in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso.

A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l’individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c..

Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

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