Diritto tributario: mai più figlio di un Dio minore

La materia tributaria, si dice, sarebbe come la fidanzatina nei film romantici americani “speciale”. Esiste, però, una specialità buona e una specialità cattiva, specialità che mi evoca una vecchia canzone di Enzo Jannacci che faceva molto ridere mia nonna: “Vengo anch’io! – “No tu no”. Qui è il diritto tributario che dice: “vengo anch’io sulla strada dei diritti fondamentali!” E gli si risponde: “no tu no!”. “E perché?” – “Perché no, tu sei speciale”. Alludo alla tradizionale e ultradecennale tendenza a negare al diritto tributario l’applicazione delle regole fondamentali degli altri campi del diritto. C’è da dire che alcune cattive specialità sono state abbattute. Vediamo quanta strada abbiamo fatto e quanta strada resta da fare… Il diritto tributario per molto tempo, troppo tempo, è stato trattato come il figlio di un Dio minore, che deve stare zitto perché è speciale. Quel tempo è finito, deve essere finito.

Una delle affermazioni più ricorrenti che concernono la materia tributaria e che essa sarebbe, come la fidanzatina nei film romantici americani, “speciale”.

Il problema è che la specialità soffre, a ben vedere, di un disturbo di doppia personalità, tipo dottor Jekyll e mister Hyde.

Esiste una specialità buona e una specialità cattiva.

La specialità “buona” è che il diritto tributario non è il diritto civile, perché contempla delle obbligazioni, ma non in posizione di parità, c’è il principio di autorità.

Il diritto tributario non è il diritto amministrativo, perché c’è l’autorità ma non la discrezionalità.

E il diritto tributario non è l’economia aziendale perché misura i fatti economici, ma nella prospettiva giuridica.

Il diritto tributario è come un passo alpino, al culmine delle tre Valli del diritto civile, del diritto amministrativo e dell’economia aziendale, ovvero il terzo piano di una casa. Ciò che comporta che, così come non puoi costruire una casa partendo dal terzo piano, se vuoi conoscere bene il diritto tributario non… devi studiare diritto tributario, o meglio non devi studiarlo solo o per primo.

Però, così come nel cinema e nella letteratura sono molto più interessanti i cattivi dei buoni, perché, se ci fossero solo i buoni tutto sarebbe noioso come un film in cui per 90 minuti gli attori mangiano ricotta (Frank Zappa), è molto più interessante la cattiva specialità, quella con la mascherina e il cappello neri.

Che cos’è la cattiva specialità?

È quella che mi evoca una vecchia canzone di Enzo Jannacci che faceva molto ridere mia nonna: “Vengo anch’io! – “No tu no”.

Qui è il diritto tributario che dice: “vengo anch’io sulla strada dei diritti fondamentali!” E gli si risponde: “no tu no!”. “E perché?” – “Perché no, tu sei speciale”.

Alludo alla tradizionale e ultradecennale tendenza a negare al diritto tributario l’applicazione delle regole fondamentali degli altri campi del diritto.

Per esempio, le prove ritualmente acquisite in materia tributaria, si diceva allegramente, si possono usare lo stesso. E perché? Perché il diritto tributario è speciale.

In questo senso, il principio di specialità è perniciosissimo e incomprensibile.

Incomprensibile, prima di tutto, perché non si capisce quale ne sia la fonte.

Non mi sembra, non mi è mai sembrato, ma posso essere distratto, che gli articoli 3, 15, 24, 97, 111, 113 della Costituzione dicessero: no il tributario no.

E invece ce lo siamo lasciati dire.

Anche indipendentemente dalla ricerca della fonte di questa specialità, poi, non si capisce il senso.

La specialità esclude che si applichi una regola quando è incompatibile con le caratteristiche particolari di quella materia. Per esempio, nel diritto dell’esecuzione penale, non si applica la presunzione di innocenza, ma per la semplice ovvia ragione che il diritto dell’esecuzione penale concerne tutti i soggetti già condannati in via definitiva!

Ma questo non ha alcuna rilevanza per il diritto tributario: perché mai, per esempio, il diritto di azione o il diritto di difesa non dovrebbero declinarsi nello stesso modo nel diritto tributario e negli altri diritti?

Andando a scavare, dietro questa puerile giustificazione, questa formula vuota della specialità, ci sta un’altra cosa: il diritto tributario è importante perché raccoglie i soldi che servono a far funzionare lo Stato; quindi, non si può …attardare a seguire i principi.

Beh, qui l’obiezione è semplicissima: se si tratta di una questione di importanza, l’attività dello Stato che preserva, per esempio, l’incolumità dei cittadini non è almeno altrettanto importante che recuperare il gettito tributario? Fammi capire: le regole e le garanzie si applicano agli imputati di omicidio o strage, dei diritti più odiosi, e non a chi deve pagare il tributo?

È completamente illogico.

Illogico è un po’ prepotente, come il discorso del lupo che accusa l’agnello che gli sta sotto di intorbidargli l’acqua.

E allora diciamolo senza paura che “il re è nudo”, e, cioè, che quando si parla di specialità si vuol dire che l’esigenza di ottenere il gettito tributario è più importante di averlo giustamente.

Questo, ovviamente, non è accettabile.

Non è il senso dell’articolo 53 della Costituzione, nel quale non è scritto che “tutti sono tenuti a pagare quanto richiesto, il più velocemente possibile”. E non è più conforme al sentire giuridico di un paese civile: l’attentato alle libertà economiche è ormai altrettanto pericoloso che non l’attentato alle libertà personali, le più insidiose e gravi forme di attentato alla libertà sono, nel mondo di oggi, quelle che colpiscono le libertà economiche.

Del resto, questo è ormai il patrimonio culturale disegnato e illuminato da alcune magnifiche sentenze della Corte costituzionale, che hanno affermato che il diritto tributario ha una legge di gravitazione universale intorno a tre soli, che corrispondono alla risposta a tre domande.

Perché si può essere obbligati a pagare? In adempimento dei doveri di solidarietà.

Quando e chi si può obbligare a pagare? Chi è titolare di una capacità contributiva effettiva, effettivamente accertata, e in misura che dipende da questa capacità.

A cosa servono i tributi? A garantire lo stato di diritto.

L’interesse fiscale non esiste, se non nel senso di ottenere il tributo giusto per gli obiettivi giusti.

E, allora, vediamo quanta strada abbiamo fatto e quanta strada resta da fare.

Una prima specie di cattiva specialità è stata abbattuta.

La inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite è ormai codificata dalla riforma dello Statuto contribuente (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219). Essa, per vero, ha ribadito l’ovvio. Se ci sono delle regole che disciplinano le indagini cosa succede se queste vengono violate? Nel diritto tributario prima si diceva: non succede nulla. Ehi, ma come, niente? La Cassazione soggiungeva: si hanno conseguenze solo se sono violati anche principi costituzionali. Come dire che, in una partita di calcio, ci sono sì le regole, ci sono i falli di gioco, ma l’arbitro deve fischiare soltanto se un giocatore ammazza l’avversario o gli rompe una gamba.

Una mortificazione delle regole sostanzialmente canzonatoria, una sorta di “state buoni se potete” come avrebbe detto San Filippo Neri.

Su questo il cambio di passo nel 2024 è stato benefico e decisivo.

Le violazioni delle regole di indagine comportano l’inutilizzabilità. Certo, si deve trattare di regole proporzionate e giuste, ma la conseguenza della violazione di regole proporzionate e giuste non può essere che l’inutilizzabilità.

Un secondo esempio di cattiva specialità riguardava la prova tributaria.

Si diceva: per aversi la prova dell’evasione fiscale basta che si tratti di un’ipotesi più probabile di altre, anche se c’è un ragionevole dubbio.

Alla domanda: ma perché? Si rispondeva, come al solito, “tu stai zitto perché tu sei speciale”.

Era facile stupirsi venendo da fuori, mentre noi tributaristi ormai non ci stupivamo più di nulla.

Innanzitutto, dove era scritto questo? Da nessuna parte, in realtà. Anzi, la legge inequivocabilmente prevede il contrario: le presunzioni tributarie devono essere gravi precise e concordanti, di regola, esattamente come gli indizi valorizzabili per la condanna penale e le presunzioni valorizzabili il diritto civile. Le regole civili penali e tributarie sono esattamente le stesse e migliaia di decisioni che affermavano il contrario erano, semplicemente, prive di base normativa.

Non solo: il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 richiede una prova circostanziata e puntuale idonea a dimostrare il fondamento della pretesa tributaria e della violazione e prevede che l’avviso di accertamento è annullato se tale prova manca o è insufficiente. Come può essere sufficiente ad affermare un’evasione fiscale l’esistenza di un ragionevole dubbio che essa non esista? Come fa a chiamarsi il provvedimento di accertamento un provvedimento relativo a… un caso dubbio?
Anche questa cattiva specialità sembra essere stata isolata e messa in quarantena dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, che ha affermato che la prova tributaria non è la sorella distratta e sotto l’effetto di allucinogeni, della prova penale: i due sistemi sono ormai allineati.

Qualcosa, però, resta da fare perché la suggestione del “diritto tributario che fa cassa” e, quindi, merita un trattamento privilegiato continua a strisciare.

A strisciare come un serpente a sonagli, e a inoculare veleni pericolosissimi. Pensiamo, per esempio, alla questione del favor rei rispetto alla sanzione amministrativa tributaria.

La questione è nota: se la legge riduce le sanzioni, la riduzione si applica anche alle condotte precedenti?

Il problema è pratico ed è dato dal fatto che il cassiere dice: “ah ma io ci contavo sui valori corrispondenti alle sanzioni: li ho messi a bilancio”.

Non si tratta, quindi, di una questione di principio ma di una questione di cassa.

Beh, qui ci sono due modi per arrivare al risultato: uno buono e uno pessimo.

Quello buono è dire: la sanzione non cambia perché non è che cambia oggi la valutazione delle condotte di ieri. Se cambiasse oggi la valutazione delle condotte la sanzione dovrebbe diminuire per tutte, perché sono tutte diventate meno gravi. Lo impone il principio di uguaglianza: fatti ugualmente gravi non possono che essere puniti nella stessa misura. La via buona per arrivare al risultato di non applicare la riduzione della sanzione è dire che cambia la sanzione, oggi, perché solo da oggi le condotte sono diventate meno gravi. È un po’ come dire che solo da oggi diminuisce il prezzo dei prodotti, perché solo da oggi le materie prime costano meno. È del tutto giustificato che ciò che è costato di più si venda a un prezzo maggiore.

I giuristi, però, a volte hanno delle perversioni, e prediligono il lato oscuro della forza. Quindi, al bivio prendono gioiosamente la strada sbagliata. Non si riducono le sanzioni per … esigenze di cassa. La questione è attualissima perché questa possibile giustificazione, come un gas venefico inodore e insapore, è comparsa nella sentenza n. 73 del 2026 della Corte costituzionale. In via ipotetica, ma pericolosissima.

E qui, come dicevano Aldo Giovanni e Giacomo, “siamo nel brutto, ma nel brutto brutto brutto”.

La causa giuridica di una sanzione è la violazione, il fare cassa è un effetto, tra l’altro delle sole sanzioni pecuniarie. Ma come si fa a confondere la causa con l’effetto? Ciò è profondamente irrispettoso non solo del diritto tributario ma anche, a mio umilissimo avviso, del diritto.

E conduce a risultati assurdi.

Innanzitutto, visto che Aristotele non è ancora diventato sciocco, tutte le sanzioni fanno cassa, se sono pecuniarie, mica solo le sanzioni tributarie; quindi il favor rei non dovrebbe applicarsi a nessuna sanzione pecuniaria.

E, poi, fanno più cassa le sanzioni più alte.

Allora applico sanzioni secondo l’interesse finanziario? E, quindi, prevedo sempre sanzioni pecuniarie, e applico sempre le sanzioni più alte. Più la cassa piange e più aumento la sanzione, indipendentemente dalla gravità dei fatti?

E ancora, la deroga al favor rei vale solo per le sanzioni alte?

Ma dov’è, di grazia, la logica di tutto questo? Sulla Luna come il senno di Orlando?

E cosa ci impedisce, per arrivare al traguardo, cosa ci impedirebbe, in questo mondo distopico in cui il diritto è diventato il cameriere del ragioniere e la legge alla catena della cassa, ad applicare multe per divieto di sosta anche a… chi non ha l’auto?

Se le sanzioni fanno cassa, servono e si giustificano tutte le volte che serve cassa.

Ogni volta che si ripete una cosa del genere un penalista, ma anche solo un giurista, ma anche solo una persona di buon senso, muore di dispiacere.

In definitiva un po’ di strada è stata fatta e un po’ di strada resta da fare.

Il diritto tributario per molto tempo, troppo tempo, è stato trattato come il figlio di un Dio minore, che deve stare zitto perché è speciale.

Quel tempo è finito, deve essere finito.

Teniamo alta la bandiera tributaria, teniamo alta la bandiera del diritto.

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