Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi in comparti di OICR: il trattamento fiscale

Con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR.

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