Gli RTS come nuova fonte del diritto dell’antiriciclaggio?
- 17 Ottobre 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Sono tre gli standard tecnici (RTS) emanati dall’AMLA per definire le misure chiave che aziende e professionisti devono applicare per ridurre i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. E un quarto è in consultazione fino al 3 novembre 2026. Il vantaggio è quello di dare indicazioni univoche agli operatori europei e in tempi più brevi (si auspica) rispetto alle autorità dei singoli paesi. Sia chiaro: sono principi opportuni ed autorevoli, che dovranno però trovare una sintesi efficace nella sperimentazione nazionale. L’Italia è pronta e comunque sta lavorando in tal senso.
Gli standard tecnici emanati dall’AMLA, l’autorità antiriciclaggio europea che sta muovendo i primi passi verso un posizionamento strategico sulla scena degli attori del contrasto al riciclaggio nell’area UE, costituiscono la nuova formula legislativa che è stata assegnata all’Authority per elaborare regole tecniche cogenti per i soggetti obbligati in tutta Europa.
Necessaria, ricordiamolo, è sempre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Ma il vantaggio sarà quello di dare indicazioni univoche agli operatori europei e in tempi più brevi – si auspica – rispetto alle autorità dei singoli paesi.
Va detto che l’Italia si pone come modello in questo ambito, non solo per il contrasto e la prevenzione del riciclaggio, ma anche per la vigilanza delle sue autorità di settore e la normazione da queste apprestata.
Una serie di circolari, pareri, FAQ costituiscono un reticolo normativo di secondo livello assai utile agli operatori, spesso frastornati da obblighi normativi non sempre chiari.
Ciò premesso, gli standard trovano origine in apposita delega del legislatore comunitario, il quale, proprio come quelli nazionali, deve – su materie tecniche – servirsi degli organi di vigilanza di mercato per legiferare, in maniera subordinata, ma certamente più efficiente.
Gli standard appena emanati in versione definitiva sono tre, e molti altri ne toccheranno all’Autorità tra quest’anno ed il 2027. Un’opera imponente, che viene gestita con le autorità nazionali e con l’ausilio di consultazioni con le partì interessate.
Un primo RTS riguarda la KYC, l’adeguata verifica della clientela. Procedura che, come noto, conduce gli intermediari e i soggetti obbligati all’acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, onde poterne definire un profilo di rischio AML attendibile.
Innanzitutto, l’RTS in questione è stato redatto con una formulazione abbastanza ampia, tale da ricomprendere le specificità dei diversi attori sul mercato.
Si insiste ancora sull’importanza dell’identificazione personale, che non deve limitarsi alla raccolta di documenti, e si conferma la possibilità di identificare a distanza la clientela, anche con strumenti di validazione biometrica. Su questo delicato profilo è il caso di ricordare di mantenere rigoroso il rispetto non solo del GDPR ma, ora, anche delle regole in materia di intelligenza artificiale e cybersecurity.
Non è mai troppo ricordare che l’adeguata verifica è adempimento “strategico” nell’economia della prevenzione del rischio di riciclaggio. Percorsi virtuosi di profilazione della clientela, senza criminalizzazioni ma nemmeno superficiali, potranno consentire di essere al passo sia con i desiderata del cliente (dal punto di vista strettamente “commerciale” e relazionale), ma anche con la vigilanza aziendale e proattiva.
Altri spunti degli RTS qui in commento riguardano le cc.dd. “persone politicamente esposte”, con una estensione della categoria anche ai parenti più stretti. Su questo punto si esprimono grosse perplessità da parte dello scrivente, da sempre, sul trattamento riservato a clientela spesso locale, afferente a contesti di piccoli Comuni (ad esempio) o di società municipalizzate di piccole dimensioni. Senza dire della “presunzione”, creatasi ex lege e – soprattutto – nella prassi, di una sorta di “attitudine riciclativa” in chi ha la colpa di rivestire incarichi pubblici. Ciò, tra l’altro, confligge con le logiche di de-risking e di alleggerimento degli archivi delle istituzioni creditizie e finanziarie, così come, a maggior ragione, di quelle professionali e non finanziarie. Ad abundantiam, si è creata ad oggi una “confusione ermeneutica” sulla materia che questo RTS non contribuirà certamente a dissipare.
Rapporti continuativi ed operazioni occasionali andranno meglio chiarite nella loro essenza. Da noi, in verità, lo sforzo è stato già compiuto, con la bipartizione netta tra ciò che è episodico (ad esempio, talune consulenze ovvero operazioni commerciali) oppure stabile, che crei una relazione duratura con il soggetto obbligato.
Se, poi, si adotterà un approccio al rischio definito “basso”, si dovranno, secondo AMLA, adottare criteri rigorosi e spiegati. Più che opportuno, in questo caso.
Mai troppe sono le raccomandazioni (si condivide) a livello di gruppi formati da soggetti obbligati. Un RTS definisce le regole di governance, controlli interni e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Esse andranno implementate e monitorate soprattutto con le realtà transfrontaliere, data proprio la disparità delle regole ancora vigenti in molti paesi.
Ora, un nuovo RTS, di cui si conclude la consultazione il 3 novembre 2026, mira ad istituire una “banca dati centralizzata” presso l’AMLA, che conterrà tutte le informazioni utili al monitoraggio del rischio di riciclaggio nell’UE. Le autorità dei Paesi membri potranno attingere alla banca dati per ottenere informazioni, non certo sulle segnalazioni di operazioni sospette, inerenti ai sistemi antiriciclaggio dei paesi aderenti.