Grande Fratello vs Temptation Island: da Italgomme alla tutela dell’infosfera privata
- 20 Giugno 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

“Chi pensa male fa peccato, ma spesso ci azzecca”, diceva quello, e io amo sia azzeccarci sia, soprattutto, peccare.
Non è che guardiamo il dito e non la luna?
Sarà che, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, e io mi controllo il portafoglio, ma qualcosa mi viene da dire.
Il punto di partenza è che non è difficile immaginare che, con il diffondersi di tecnologie informatiche, ormai sostanzialmente universali, e il diffondersi di adempimenti e strumenti digitali – basti pensare alle fatture informatiche alle banche dati – sotto il dominio della AI, i controlli fisici divengano presto desueti e superati.
Se è così, e mi pare proprio che sia così, il punto da mettere a fuoco diviene come si possa coniugare efficienza e garanzia – in una parola, proporzionalità – non più e non tanto rispetto ai controlli fisici, ma rispetto ai controlli informatici. E, in particolare, a quella forma di controlli che non si attuino, come i controlli fisici, con un accesso singolo, per così dire, nella sfera digitale del contribuente o di soggetti in qualche modo ad essi correlati.
Non ci interessano, pertanto, qui cose come la lettura degli hard disk, protetti o meno, del contribuente, l’acquisizione degli archivi dei suoi messaggi, la contabilità informatica da lui o per lui tenuta. Non ci interessano, insomma, operazioni di atomistico ingresso nello spazio digitale privato, ma l’utilizzazione di dati disponibili in banche dati cui può avere accesso il fisco, o direttamente gestite da esso, come, ad esempio, l’anagrafe dei conti correnti, ovvero dati risultanti da fonti più o meno aperte, come, ad esempio, i contenuti pubblicati sui social.
Superficialmente, si potrebbe pensare che questi strumenti non creino problemi di proporzionalità, poiché o si tratta di dati che il contribuente liberamente rende pubblici, o di adempimento di singole previsioni di legge, ciascuna delle quali può considerarsi sostanzialmente proporzionata.
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Ad esempio, la fattura elettronica, a tutta prima, si presenta solo come una modalità – tecnica e comoda – di emissione di un documento già previsto e universalmente accettato. |
Per contro, sempre ai fini del test di proporzionalità, il fine di accertare la ricchezza in vista del pagamento del tributo è certamente – non ne può dubitare nessuno – un fine legittimo.
Soffermandosi, però, a riflettere, controllandosi il portafoglio, per rimanere fedeli al programma, emerge che qualche problema c’è.
Innanzitutto, i dati acquisibili e valutabili possono essere solo quelli necessari o utili alla determinazione della ricchezza posseduta. Ciò che comporta la totale mancanza di giustificazione per l’acquisizione di conoscenza di dati irrilevanti a questo fine. Tutto ciò che non concorre alla determinazione della ricchezza posseduta o del tributo da applicare, perché non ha nulla a che vedere con aspetti economici e patrimoniali, per esempio la manifestazione di idee o i fatti della vita privata, e tutto ciò che, pur essendo correlato con fatti economici, non ha alcuna rilevanza per la loro tassazione non deve poter essere acquisito e valutato.
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Per esempio, può essere utile sapere che tizio spende 1.000 €, perché questo rivela che ha a disposizione 1.000 €, ma, almeno in prima battuta, perché li abbia spesi non è detto sia decisivo o rilevante. Può esserlo, per esempio, per misurare l’inerenza di un costo o dell’IVA sostenuta da un imprenditore o un professionista, ma non in tutti i casi. |
E poi, sotto un secondo profilo, vi è un serio problema, un ben più serio e del tutto nuovo problema, correlato, non tanto alla raccolta del singolo dato, quanto alla disponibilità, conservazione ed elaborazione del complesso di questi. La sommatoria di tutti e la conservazione ed elaborazione che se ne possono fare comporta – agevolmente – una ricostruzione molto precisa, è chiaro a tutti, non solo della vita economica, ma anche della vita intesa in senso lato del singolo contribuente, e di tutti i contribuenti.
È il problema della cosiddetta “profilazione”. Dai dati disponibili e raccolti per finalità fiscali si può agevolmente acquisire una “radiografia completa e intima” del contribuente.
Da un lato, è ovvio che tutti questi dati sono certamente utili alla realizzazione del fine legittimo dell’accertamento dei tributi, ma, dall’altro, appare necessario trovare un punto di equilibrio che scongiuri l’attuazione di un sostanziale Grande Fratello, o, forse meglio, di un panopticon digitale, quella struttura che il filosofo Bentham assumeva ideale per il carcere dell’utopia: un luogo dove tutti i cattivi fossero costantemente visibili e osservabili da un carceriere, invisibile e onnisciente, situato al centro.
A ben vedere, questa profilazione non impatta solo sugli interessi privati del singolo, ma comporta pericoli anche assai più ampi: immaginandola, come è, effettuata su tutta la platea dei soggetti di una collettività, comporta anche un rischio, addirittura, per la tenuta dello Stato democratico. Un uso indiscriminato e non sorvegliato di tali strumenti da parte del Potere può facilmente degenerare in un sostanziale regime autoritario e liberticida dal volto tech friendly. Più in generale, insomma, sono in gioco anche interessi pubblici, che impingono nel diritto costituzionale, che trascendono quelli privati ma che, tuttavia, esorbitano l’oggetto delle presenti riflessioni.
Affinché tale sistema non degeneri rapidamente, anche solo nella limitata materia tributaria, che è il nostro campo da gioco, in un incubo distopico, nel quale siano facilissime e non controllabili ipotesi di abuso devastanti per la vita, quantomeno, delle singole persone, è necessario individuare un’adeguata profilassi.
La prima indicazione che è stata proposta, e che sembra ragionevole, è che i dati siano detenuti, in prima battuta, in forma anonima, o meglio “pseudonimizzata”. Il che vuol dire che, al primo livello, nella banca dati, essi siano immagazzinati e accessibili senza un immediato collegamento con la persona del soggetto a cui si riferiscono, e che questa possa essere individuata solo con un’operazione successiva, giustificata e condizionata da qualche motivo verificabile.
Detto in altro modo, se in prima battuta i dati servono per individuare i soggetti da controllare, essi non devono consentire, in prima battuta, l’identificazione, ma solo dopo che l’esigenza del controllo sia emersa.
Si può, insomma, convenire che la raccolta – dei soli dati necessari o utili, e tali non sono quelli che non incidono sulla determinazione del tributo – sia consentita, ma solo in forma garantita da precise cautele, la prima delle quali è la rigorosa pseudonimizzazione.
Si può anche convenire che tali dati siano potenzialmente molto preziosi, innanzitutto, per guidare i controlli.
In effetti, ne possono emergere evidenti anomalie o incongruenze che consiglino, sul piano investigativo, degli approfondimenti. Solo quando tali condizioni si verifichino, sembra proporzionato superare la pseudonimizzazione e identificare il contribuente.
Qui, però, si pone un problema non ancora adeguatamente esplorato, che denota, a mio umile avviso, la totale inadeguatezza del tradizionale e consolidato modo di pensare, invalso per l’iniziativa nei controlli fiscali. Opinione consolidata, infatti, è che non possa essere sindacato, né sia rilevante, il modo dell’individuazione del contribuente da controllare, ritenuto tradizionalmente oggetto di una ampia discrezionalità.
Ebbene, qui c’è un elemento nuovo e diverso, che deve essere adeguatamente valorizzato, e non lo è stato ancora, mi pare. Nel momento in cui si collega la massa dei dati al soggetto cui si riferiscono, si realizza, evidentemente, un effetto esattamente identico a quello di un accesso fisico presso i luoghi di sua pertinenza. Una sorta di accesso istantaneo e pervasivo.
Ciò che vogliamo dire è che al concetto di domicilio non va solo affiancato il concetto, ormai sostanzialmente acquisito, di “domicilio digitale”, ma anche quello di spazio privato nell’infosfera: “l’infosfera privata”. Infatti, non è più necessario né entrare nello spazio fisico del contribuente, né accedere alle sue strutture informatiche, per acquisire dati e informazioni di eccezionale completezza e precisione su di lui.
Ne consegue che dare un nome al profilo derivante dalle banche dati ha lo stesso identico, se non ancora più invasivo, effetto che entrare nel domicilio o, comunque, nello spazio di pertinenza di Tizio.
Ecco, allora, che ne conseguono dei corollari giuridici di eccezionale importanza.
Il primo e più evidente è che, così come per effettuare un controllo fisico è necessario che vi sia una ragione concreta per farlo, e che tale ragione, evidentemente, sia condivisibile e, quindi, controllabile e, quindi, esternata e pubblica, allo stesso modo, per collegare la galassia dei dati al contribuente individuato, ci deve essere un giustificato motivo.
Ovviamente, tale motivo può ben essere dato da un motivato giudizio di anomalia e capacità indiziaria dei dati medesimi. Sarebbe, infatti, del tutto assurdo che il fisco che disponga di una mole di tracce informatiche di evasione, non potesse procedere nei confronti dell’evasore fiscale se non trovasse anche… altri indizi. Sarebbe come obbligare a pagare il ristorante chi si è portato il pranzo al sacco.
Ma il punto – decisivo e inaudito – è un altro e, cioè, che le ragioni per cui tali dati segnalano un’anomalia devono essere pienamente esternate, pienamente comprensibili e pienamente condivisibili.
Arriviamo, allora, ad un primo snodo fondamentale.
Tutti gli applicativi utilizzati per le indagini, a cominciare dalla prodigiosa e tanto decantata Ve.Ra, sia che siano un oggetto di una elaborazione umana, sia che siano frutto di una lavorazione informatica, tipicamente a cura di una intelligenza artificiale, devono rendere noti e condivisibili sia le fonti che i criteri e processi di utilizzazione.
Altrimenti non è possibile controllare che la perforazione dell’infosfera privata sia avvenuta legittimamente e proporzionatamente, senza la commissione di abusi.
Né i dati, né gli algoritmi possono rimanere segreti.
Il Grande fratello potrebbe essere sedotto dall’idea, di spostarsi in… Temptation Island, e di brevettare il segreto, come la formula della Coca Cola, ma poche cose sarebbero più pericolose.
Ecco, allora, la nuova frontiera della tutela dei diritti fondamentali, il nuovo Far West, con le sue golden opportunities e i suoi pericoli mortali, se ci si spinge oltre il Mississippi, nel quale bisogna essere coraggiosi, ma attenti, efficienti ma rispettosi.
La trasparenza, che è il requisito fondamentale di sopravvivenza di un sistema democratico, infatti, sicuramente provocherà per un bel po’ di tempo delle obiezioni. La più tipica e intuitiva, me la sento già colare per il naso, è l’esigenza investigativa, il pericolo, avvertito da una, a mio avviso, poco meditata dottrina, che, se gli algoritmi di indagine delle guardie sono conosciuti, anche i ladri si adegueranno. Detto altrimenti, se si conosce come funziona l’algoritmo, attraverso un’operazione di cosiddetto reverse engineering, l’evasore scafato potrebbe disarmare gli investigatori.
Si tratta, indubbiamente, di un rischio naturale, ma farsene scudo per impedire la trasparenza e il controllo contro la commissione di abusi è, mi pare, francamente abnorme.
In effetti, possono darsi due ipotesi.
La prima è che i dati acquisiti che si vogliono mantenere segreti siano proprio i fatti in cui consiste l’evasione fiscale o che consentono di attuarla. In questo caso la pretesa di segretezza è completamente assurda, come l’atteggiamento di quei Carabinieri che denunciavano gli automobilisti perché segnalavano la presenza di autovelox o di pattuglie che controllavano la velocità. La funzione della Polizia è impedire i delitti o, ove questi siano commessi, arrestare i colpevoli. Non si vede perché evitare che siano commesse evasioni sarebbe un effetto indesiderabile. Lasciar delinquere, per poter accertare più colpevoli, fa bene solo alle statistiche delle forze di Polizia, ma non fa bene, anzi fa male alla società.
La seconda ipotesi, più frequente, è che dalla conoscenza del modo in cui procede l’algoritmo si acquisisca l’informazione su come vengono scoperti i fatti di evasione fiscale: in effetti rivelare quali sono le tracce che hanno consentito di scoprire il delitto insegna ai delinquenti futuri come nascondersi meglio.
Ciò è vero, ma giustifica che si butti via il bambino con l’acqua sporca?
Non è successo lo stesso, per esempio, con la diffusione delle impronte digitali?
I killer, da quando sanno che vengono rilevate le impronte digitali, sulla scena del delitto usano i guanti. Da quando si sa che esistono le telecamere di sorveglianza i ladri le disattivano o si mascherano.
Ma, davvero, per usare una metafora elementare, c’è qualcuno che pensa seriamente che si possa entrare di notte nella casa del soggetto da perquisire senza spiegargli, prima o poi, da dove vengono gli indizi? Dove è la differenza?
Molto spesso il fascino per una nuova tecnologia spegne i neuroni, e la pigrizia, che è l’elemento, insieme alla stupidità, diffuso nell’universo ben più che l’idrogeno, produce danni e pericoli clamorosi.
Non controllare l’input, il processing, e l’output della macchina, già a livello di indagini, implica un atto di fede potenzialmente devastante. Anche le indagini informatiche devono essere dotate di “scatola nera” che le renda trasparenti, verificabili, valicabili, e su questo si gioca un delicato equilibrio del diritto tributario del futuro.
E non solo del diritto tributario.
… Poi, certo, c’è tutto il tema dell’utilizzazione delle risultanze delle indagini informatiche e più o meno automatizzate ai fini probatori, ma questa, come si diceva un tempo, è un’altra storia e la racconteremo, magari, un’altra volta.