Il “nuovo” TUIR? Delude le aspettative
- 1 Agosto 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Ha da poco visto la luce il nuovo Testo Unico delle imposte dirette 2026, approvato con D.Lgs. 3 luglio 2026, n. 117, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.
Inutile nascondere che, sotto l’apparente semplicità dei fini perseguiti, si celava un lavoro immane sia di ricognizione della pletora di norme via via emanate, che di razionalizzazione e semplificazione del sistema delle imposte dirette nel suo complesso.
Era anche l’occasione per un’attività che definirei di “disboscamento”, volta ad eliminare tutte una serie di regole e regolette emanate per fare fronte ad esigenze straordinarie (a volte anche solo per il reperimento di gettito) o per “chiudere” normativamente varchi di possibile mancata sottoposizione ad imposizione di fattispecie particolari, emersi durante i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Non possiamo non ricordare al proposito l’insegnamento di Enrico De Mita, che da sempre ha denunciato la tecnica legislativa basata sulla casistica esasperata, sulla previsione di specifiche e particolari ipotesi destinate a risolvere sul piano legislativo, invece che su quello interpretativo, la soluzione di singoli casi.
In tale contesto, in luogo di definizioni “semplici e chiare” (auspicate già dalla riforma, quella vera, del 1973), si è preferito utilizzare norme a “fattispecie esclusiva”, prive però di una sottostante ratio diversa dalla semplice tassazione tout court di casi specifici.
Inevitabile è stato, dunque, il continuo susseguirsi di modifiche legislative, che nel tempo hanno reso quasi non intelligibile il sistema tributario nel suo complesso: di qui l’esigenza di razionalizzazione e di semplificazione.
Semplificare presuppone evidentemente che vi sia qualcosa di molto complesso a monte. Ecco perché sarebbe meglio che fin dall’inizio vi fosse semplicità e chiarezza normativa, piuttosto che confusione ed affastellamento di novità legislative sempre più numerose anno dopo anno.
Citando ancora Enrico De Mita (La legalità tributaria, Milano, 1993), occorre liberarsi dalla tentazione di semplificare il sistema tributario con qualche innovazione semplicistica. Non serve semplificare, ma delineare un sistema tributario razionale, dove alla razionalità ed alla sistematicità si affianca in primo luogo il rispetto assoluto del principio costituzionale di capacità contributiva e poi la prevedibilità dell’imposizione, come garanzia della libertà economica e della libera iniziativa.
Siamo, quindi, in presenza di una sorta di raccolta normativa, piuttosto che di un documento organico, dove appunto non si riscontra quella sistematicità che era invece auspicata; l’unico elemento in tal senso è forse il coordinamento, per quanto riguarda l’IRES, della disciplina tributaria con la disciplina civilistica e concorsuale derivante dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.
Sotto il profilo squisitamente formale, la migliore leggibilità delle norme riguarda la rinnovata numerazione dei singoli commi, dove sono stati cancellati quelli abrogati e dove viene eliminato il fastidioso utilizzo delle elencazioni plurime (ad esempio c-bis, c-ter, c-quater), derivanti dai continui inserimenti di nuove fattispecie.
La tecnica legislativa utilizzata è, invece, sempre la medesima, dove i continui rinvii “esterni” rendono di fatto non comprensibile immediatamente la disposizione normativa, e rendono comunque necessario consultare altrove le singole leggi a cui si rinvia, rispetto appunto al TUIR; qui però sarebbe facile rimediare, prevedendo un apposito allegato che riporti per esteso le norme di volta in volta richiamate, magari in ordine cronologico, per facilità di lettura.
Ancora, si poteva fare un ulteriore sforzo nella suddivisione logica di disposizioni contenute in un unico articolo, prevedendo appunto una articolazione maggiore.
Naturalmente sono queste le prime riflessioni “a caldo”, che nascono da una veloce scorsa all’impianto normativo che scaturisce dal nuovo testo, a cui ne seguiranno molte altre da tutti gli operatori del diritto, a seguito di più attente e precise analisi.
L‘impressione è, dunque, quella che si tratti di una prima versione del TUIR, che necessita probabilmente dell’upgrade alla versione 2.0 prima di andare definitivamente a regime. Vedremo.