Il principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente: quali effetti sull’attività di accertamento?
- 6 Settembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

La riforma fiscale ha rivisto lo Statuto dei diritti del contribuente, introducendo una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi aspetti del procedimento tributario e, più in generale, sul rapporto tra fisco e contribuente: viene imposto all’Amministrazione finanziaria di conformare la propria azione al principio di proporzionalità. Un passaggio “epocale” per almeno due ordini di ragioni. Quali?
In primo luogo, perché, da un punto di vista sistematico, si tratta della prima volta in cui il principio trova positivizzazione nella normativa tributaria. Una circostanza che conferisce ex se al principio un ruolo centrale (al pari degli altri già previsti nello Statuto) nella definizione di quel nuovo modo d’essere del rapporto tra fisco e contribuente perseguito dalla recente riforma.
In secondo luogo, perché, in chiave sostanzialista, gli effetti discendenti dall’introduzione del principio di proporzionalità sull’accertamento del tributo sono, e saranno, a dir poco significativi.
La nuova disposizione è chiara nel prevedere che il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente e che l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitante i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
Al contrario, si tratta di un vincolo i cui effetti sono chiari: l’accertamento del tributo dovrà necessariamente passare dal bilanciamento tra due fattori: in primis, l’interesse fiscale dello Stato, cioè la necessità di garantire la sopravvivenza della comunità, ed il regolare funzionamento della medesima attraverso la riscossione dei tributi; secondariamente, la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, che trovano una rinnovata garanzia proprio nel principio di proporzionalità, che impone di adottare gli strumenti istruttori e, in generale, le modalità di accertamento più adeguate e tollerabili rispetto al fine perseguito con riferimento ai parametri dell’idoneità, necessarietà ed adeguatezza dei mezzi impiegati.
Sicché l’ingresso del principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente fa sì che – d’ora in avanti, e ancor di più rispetto a quanto accaduto in passato – l’attività istruttoria e di accertamento dovranno sottostare ad una valutazione preliminare, e prioritaria, dell’idoneità, della necessarietà e della ragionevolezza del potere impiegato o della condotta posta in essere rispetto all’obiettivo perseguito.
Ma v’è di più.
Non può non rilevarsi che l’ingresso del principio di proporzionalità nello Statuto sancisce la cristallizzazione normativa di un criterio interpretativo che trova spazio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale.
Un’ultima riflessione.
Che il perimetro di applicazione del principio di proporzionalità sia ampio – ed esteso, dunque, tanto all’attività istruttoria quanto all’individuazione delle modalità di accertamento del tributo – lo conferma, sempre, il tenore letterale dall’art. 10-ter. Quest’ultimo, infatti, è chiaro nel prevedere che il principio di proporzionalità si applichi non soltanto al processo tributario, ma all’intero procedimento, ovvero a quel complesso di atti e attività disciplinati da norme di diritto pubblico, finalizzati all’attuazione del prelievo tributario, che costituisce l’ambito fisiologico di emersione e confronto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Vien da sé che, anche così ragionando, il principio di proporzionalità troverà concreta attuazione nella selezione di poteri istruttori e metodi di accertamento non meramente esplorativi o presuntivi, ma definiti sulla base delle specificità e dei profili di gravità propri del caso concreto.
(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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