Il principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente: quali effetti sull’attività di accertamento?

La riforma fiscale ha rivisto lo Statuto dei diritti del contribuente, introducendo una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi aspetti del procedimento tributario e, più in generale, sul rapporto tra fisco e contribuente: viene imposto all’Amministrazione finanziaria di conformare la propria azione al principio di proporzionalità. Un passaggio “epocale” per almeno due ordini di ragioni. Quali?

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, emanato in attuazione della legge delega per la riforma del sistema tributario, ha profondamente rivisto lo Statuto dei diritti del contribuente, con l’introduzione di una serie di disposizioni che hanno inciso in modo significativo su diversi aspetti del procedimento tributario e, più in generale, sul rapporto tra fisco e contribuente.
Tra le principali novità introdotte, ritroviamo il nuovo art. 10-ter della legge n. 212/2000 che impone all’Amministrazione finanziaria di conformare la propria azione al principio di proporzionalità. Si tratta di un passaggio “epocale” per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché, da un punto di vista sistematico, si tratta della prima volta in cui il principio trova positivizzazione nella normativa tributaria. Una circostanza che conferisce ex se al principio un ruolo centrale (al pari degli altri già previsti nello Statuto) nella definizione di quel nuovo modo d’essere del rapporto tra fisco e contribuente perseguito dalla recente riforma.

In secondo luogo, perché, in chiave sostanzialista, gli effetti discendenti dall’introduzione del principio di proporzionalità sull’accertamento del tributo sono, e saranno, a dir poco significativi.

La nuova disposizione è chiara nel prevedere che il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente e che l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitante i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

In questa prospettiva è subito chiaro il D.Lgs. n. 219/2023 abbia segnato un punto di svolta nella disciplina del procedimento tributario, perché individua nel principio di proporzionalità uno dei criteri d’ordine generale al quale l’azione amministrativa deve essere ispirata, non a titolo meramente discrezionale, ma ex lege.
I tre commi di cui si compone l’art. 10-ter, infatti, definiscono un sistema “procedimentale” produttivo di effetti immediati sia nella fase istruttoria, sia in quella di accertamento del tributo.
Più nel dettaglio, là dove l’art. 10-ter stabilisce che il procedimento tributario deve tendere a un bilanciamento strutturale tra interesse erariale e diritti fondamentali del contribuente, non si riferisce esclusivamente a generiche esigenze di equità.

Al contrario, si tratta di un vincolo i cui effetti sono chiari: l’accertamento del tributo dovrà necessariamente passare dal bilanciamento tra due fattori: in primis, l’interesse fiscale dello Stato, cioè la necessità di garantire la sopravvivenza della comunità, ed il regolare funzionamento della medesima attraverso la riscossione dei tributi; secondariamente, la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, che trovano una rinnovata garanzia proprio nel principio di proporzionalità, che impone di adottare gli strumenti istruttori e, in generale, le modalità di accertamento più adeguate e tollerabili rispetto al fine perseguito con riferimento ai parametri dell’idoneità, necessarietà ed adeguatezza dei mezzi impiegati.

Sicché l’ingresso del principio di proporzionalità nello Statuto del contribuente fa sì che – d’ora in avanti, e ancor di più rispetto a quanto accaduto in passato – l’attività istruttoria e di accertamento dovranno sottostare ad una valutazione preliminare, e prioritaria, dell’idoneità, della necessarietà e della ragionevolezza del potere impiegato o della condotta posta in essere rispetto all’obiettivo perseguito.

Ma v’è di più.

Non può non rilevarsi che l’ingresso del principio di proporzionalità nello Statuto sancisce la cristallizzazione normativa di un criterio interpretativo che trova spazio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale.

La prima, seppur dopo alcune ritrosie (per tutte, Corte di Giustizia UE 4 ottobre 2018, in C-384/17, Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N contro Budapest Rend?rf?kapitánya), ha ricondotto il principio di proporzionalità nel novero dei principi generali dell’Unione europea; un canone dagli effetti tanto importanti sotto il profilo giuridico e tributario da legittimare la disapplicazione della normativa nazionale considerata con esso confliggente (da ultimo, Corte di Giustizia UE 8 marzo 2022, in C-205/20, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld).
La seconda, invece, si è fin qui spesso riferita alla proporzionalità come canone di giudizio, alternativo (o cumulativo) rispetto a quello di ragionevolezza, attraverso cui valutare, tra gli altri aspetti, la compatibilità costituzionale di leggi che variamente incidono sui diritti fondamentali delle persone (per tutte, Corte Cost. 28 luglio 2010, n. 270; 13 gennaio 2014, n. 1; 15 luglio 2015, n. 162).
È evidente, dunque, che l’art. 10-ter dello Statuto del contribuente costituisce l’ultimo esito di un percorso evolutivo avviato, tempo addietro, in sede giurisprudenziale. Un cammino che vede, oggi, nel principio di proporzionalità un criterio che informa l’intero procedimento tributario – e, in particolare, l’attività di accertamento del tributo – in quanto parametro di legittimità dell’azione amministrativa, da valutarsi sulla base della concreta adeguatezza, necessità e ragionevolezza dei mezzi adottati rispetto al fine perseguito.

Un’ultima riflessione.

Che il perimetro di applicazione del principio di proporzionalità sia ampio – ed esteso, dunque, tanto all’attività istruttoria quanto all’individuazione delle modalità di accertamento del tributo – lo conferma, sempre, il tenore letterale dall’art. 10-ter. Quest’ultimo, infatti, è chiaro nel prevedere che il principio di proporzionalità si applichi non soltanto al processo tributario, ma all’intero procedimento, ovvero a quel complesso di atti e attività disciplinati da norme di diritto pubblico, finalizzati all’attuazione del prelievo tributario, che costituisce l’ambito fisiologico di emersione e confronto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Vien da sé che, anche così ragionando, il principio di proporzionalità troverà concreta attuazione nella selezione di poteri istruttori e metodi di accertamento non meramente esplorativi o presuntivi, ma definiti sulla base delle specificità e dei profili di gravità propri del caso concreto.

In termini più concreti, accessi reiterati, verifiche prolungate, presunzioni legali o accertamenti induttivi dovranno essere rivalutati alla luce di un nuovo paradigma, quello espresso dal nuovo art. 10-ter dello Statuto del contribuente, che non consente più un uso astratto o potenzialmente arbitrario del potere, ma impone una verifica concreta della coerenza tra mezzo e fine, e della tollerabilità dell’intervento rispetto alla posizione del contribuente.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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